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Ogni condominio che abbia almeno 3 piani è di solito dotato di un ascensore che possa essere d'ausilio agli inquilini dei piani superiori. Precise norme per gli ascensori ne regolano l'uso e la manutenzione anche se il regolamento mette spesso in causa anche il semplice buon senso dei singoli condomini.

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Diffusione degli ascensori

In Italia si registra la presenza di più di 750.000 montacarichi e simili: l'amministratore o il proprietario dell'immobile è tenuto a conoscere le norme per gli ascensori, soprattutto in fatto di sicurezza.
La normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. n162 del 30 aprile 1999 e dal D.P.R. 214/2010 che modifica in parte la precedente norma ed è stato realizzato in attuazione della direttiva comunitaria n. 24 del 2006.

Tali modifiche riguardano soprattutto la sicurezza e le opere di manutenzione.

Ascensori a norma: i punti critici

Secondo la normativa relativa agli ascensori, un ascensore a norma di legge deve dunque possedere le seguenti caratteristiche:

  • dispositivo di bloccaggio delle porte di piano;
  • dispositivo che limiti la velocità;
  • dispositivo per impedire movimenti incontrollati e la caduta;
  • dispositivo di sicurezza contro il logorio delle funi;
  • dispositivo di ammortizzazione;
  • dispositivo che blocchi l'elettricità da eventuali sovraccarichi;
  • dispositivi di emergenza per comunicare con l'esterno;
  • impianto di areazione;
  • comandistica chiara e utilizzabile anche dai disabili;
  • illuminazione della cabina;
  • grandezza sufficiente della cabina;

Un'ulteriore specifica che regola la presenza di ascensori nei condomini, prevede anche che questo venga sottoposto a verifica ogni due anni; si attueranno anche verifiche straordinarie in caso di incidenti.

Ascensori a norma

La verifica per gli ascensori a norma viene effettuata da organismi certificati, dalle Asl o dall'Arpa.

Per essere sicuro, invece, un ascensore deve:

  • non presentare tubature estranee nel vano di corsa
  • avere la fossa del vano di corsa coperta da materiali ignifughi
  • se possiede una sala macchine questa dev'essere grande abbastanza da permettere le giuste manovre e deve possedere un interruttore generale per spegnere l'intero impianto
  • possedere la corretta illuminazione se il vano di corsa è chiuso da pareti
  • isolare il vano di corsa con pareti ignifughe
  • possedere una porta d'accesso doppia resistente anch'essa al fuoco

Chi paga le spese di installazione e manutenzione dell'ascensori a norma

Secondo il regolamento specifico, è possibile dotare un immobile di un ascensore montacarichi previo il consenso della maggioranza dei condomini, a patto che questi posseggano i 2/3 dei millesimi.
Il Codice Civile stabilisce tuttavia dei criteri precisi come requisiti all'installazione: in sostanza, la costruzione degli ascensori a norma non deve minare la stabilità dell'edificio.

Detto questo, le spese vengono ripartite secondo due criteri:

  • una metà delle stesse viene divisa a seconda dei millesimi
  • l'altra metà a seconda del piano di abitazione

È possibile per un condomino rifiutarsi di pagare nel momento in cui dichiara ufficialmente che non utilizzerà l'ascensore. Ma può sempre cambiare idea e far rivalutare la suddivisione delle spese.

Il Regolamento del Condominio, in ogni caso, fornisce dettagli sull'argomento.

Ultime novitá sugli ascensori a norma

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Una buona notizia arriva dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) per quanto riguarda gli ascensori a norma e montacarichi. Infatti, gli ascensori a norma devono essere tali anche per le persone diversamente abili e da questo punto di vista lo Stato amplia anche a tali casi il superbonus del 110% per effettuare lavori di ristrutturazione condominiale. Tuttavia, alcuni aspetti operativi e pratici per l'applicazione di tale bonus dovranno essere comunque chiariti, con prossimi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2021, a determinate condizioni che dovranno poi essere maggiormente chiarite, come giá accennato, consente di poter effettuare lavori di ristrutturazione condominiale riguardanti ascensori e montacarichi, usufruendo delle detrazioni connesse al superbonus ristrutturazioni del 110%. In particolare, tra le spese detraibili vi sono quelle connesse all'installazione di strumenti o mezzi che favoriscono l'abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l'uso della comunicazione, della robotica o altro mezzo tecnologico.  

In pratica, si parla di opere dirette ad agevolare la mobilitá interna ed esterna a ciascuna abitazione delle persone diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92. Non solo, tali interventi agevolabili possono riguarda anche, eventualmente, soggetti normodotati (quindi tutte le altre persone) ma che abbiano superato i 65 anni di etá. I dubbi, che dovranno essere oggetto di chiarimento, riguardano invece se tali lavori per ascensori debbano essere necessariamente connessi ad altri interventi condominiali e riguardanti, ad esempio, l'isolamento termico o di efficientamento energetico.

Pertanto, anche da questo punto di vista gli ascensori a norma anche per i soggetti diversamente abili può essere oggetto di lavori di ristrutturazione, per migliorarne la facilitá d'uso da parte di tali persone. Anche l'intervento normativo inerente gli ascensori condominiali si sta aggiornando e, come abbiamo visto, sta sempre piú migliorando. Tali agevolazioni fiscali dovrebbero favorire ulteriormente in questo modo anche la ristrutturazione di edifici condominiali che ancora non sono stati rinnovati. 

Autore: Enrico Mainero LinkedIn

Immagine di Enrico Mainero

Dal 2011 Direttore Responsabile e Amministratore unico di ElaMedia Group SRLS. Mi dedico prevalentemente all'analisi dei siti web e alla loro ottimizzazione SEO, con particolare attenzione allo studio della semantica e al loro posizionamento organico sui motori di ricerca. Sono il principale curatore dei contenuti di questo Blog (assieme alla Redazione di ElaMedia).