Dopo la morte del de cuius, tutte le forme testamentarie sopra elencate prevedono l’intervento del Notaio per la pubblicazione e l’atto di ricevimento con apertura della successione per gli immobili. La differenza tra i diversi tipi di testamento non è solo formale: il testamento pubblico può offrire diversi vantaggi, oltre ad una maggiore sicurezza per l’inattaccabilità delle disposizioni. Chiariamo in primis che la definizione “pubblico” non si riferisce al fatto che sia accessibile ad eredi o potenziali tali prima delle morte del testatore. L’equivoco potrebbe nascere dalla terminologia: pubblico significa che viene redatto dinanzi al notaio, in qualità di pubblico ufficiale, e in presenza di due testimoni. Questo iter comporta alcuni effetti giuridici: il notaio accerta l’identità delle parti e la validità della volontà di chi dispone in testamento. Peraltro non si evidenzia spesso che questa forma di testamento è l’unica accessibile a chi non sappia leggere o scrivere.
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- Oggetto e soggetti alle imposte dopo il testamento
- Domanda e aliquote
- Chiarimenti utili
- Le novità legislative: arrivano le norme di semplificazione fiscale
Le forme di testamento che la determinano
- olografo: scritto a mano
- pubblico: viene stilato da un notaio che provvede a eseguire le richieste redatte dal testatore; il notaio, inoltre, deve provvedere alla registrazione e successivamente alla conservazione del testamento;
- segreto: è olografo, viene depositato e successivamente sigillato da un notaio esterno che non è a conoscenza del contenuto e poi si occuperà della conservazione.
Oggetto e soggetti alle imposte dopo il testamento
Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione per gli immobili in presenza di tali beni, salvo l’esonero per i parenti in linea diretta, se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili e il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85.
Domanda e aliquote
La finanziaria 2007 ha riportato in auge l'imposta sulle successioni, con esenzioni pari a centomila euro perle eredità tra fratelli, e di un milione di euro, per quelle tra figli e genitori.
L'eredità è considerata aperta al momento della morte dell'individuo; l'imposta sulle successioni è misurata su tutto il patrimonio, immobili e utili compresi.
A chi presentare la dichiarazione quando si eredita un appartamento?
È obbligatorio presentare la dichiarazione di successione per gli immobili all'Agenzia delle Entrate del luogo dove si risiede, entro un anno dalla morte del soggetto, per i beni immobili che appartengono all'eredità. Qualora il defunto avesse avuto domicilio all'estero, la dichiarazione va presentata all'agenzia delle entrate dell'ultima sua residenza italiana.
Dopo la dichiarazione, entro trenta giorni dalla stessa, va consegnata anche la documentazione legata alle volture catastali degli immobili.
Percentuali per l'imposta
Le percentuali d'imposta sulle successioni previste sono uguali anche per quelle legate alle donazioni volontarie.
Per l'eredità, oltre a tale imposta, vanno pagate anche:
- l'imposta di bollo pari a 58,48 euro;
- l'1% di imposte catastali;
- il 2% di imposte ipotecarie;
- la tassa ipotecaria di 35 euro.
Nei casi di proprietà che oltrepassino il milione di euro, le percentuali d'imposta sulle successioni sono:
- del 6% nei casi di parenti fino al quarto grado,
- del 4% per il coniuge e quelli in linea diretta;
- dell'8% per il resto.
Chiarimenti utili
Con il termine eredità s’intende l’insieme del patrimonio giuridico di una persona, che nel momento in cui passa a miglior vita, viene trasferito ad un altra persona grazie al diritto di successione per gli immobili. L’ordinamento normativo italiano in materia di successioni prevede che il patrimonio del defunto può essere trasferito ai suoi successori in due differenti modi, che sono illustrati nell’elenco che segue.
- Successione per gli immobili leggittima, che riguarda gli eredi considerati dalla legge leggittimi, come la moglie o il marito, i discendenti diretti, vale a dire i figli e i nipoti, i fratelli, le sorelle e tutte le altre persone che sono unite da un legame di parentela che può arrivare fino al sesto grado.
- Successione per gli immobili testamentaria, in questo caso la persona defunta ha sottoscritto in presenza di un notaio un testamento nei quale sono riportate le sue volontà riguardo la spartizione dei suoi beni e possedimenti.
In entrambi i casi sopra citati i discendenti sono tenuti a pagare delle tasse di successione per gli immobili, che per gli anni 2013 e 2014 hanno subito delle variazioni, che sono illustrate di seguito.
- Nel caso in cui i beneficiari siano il coniuge o i discendenti diretti, dovranno pagare un’aliquota pari al 4% calcolato sul totale dei beni ereditati che però eccede la precedente franchigia che era stata posta dalla legge a un milione di euro.
- Nel caso in cui i beni siano ereditati dai fratelli o dalle sorelle del defunto, verrà applicata l’aliquota del 6% solamente sui beni che superano la precedente franchigia di centomila euro.
- Nel caso in cui gli eredi siano i cugini del defunto o i genitori, i fratelli e i nipoti del coniuge della persona passata a miglior vita, l’aliquota che sarà applicata è del 6%.
- Infine nel caso in cui i beneficiari siano terze persone che non rientrano nelle categorie sopra indicate e quindi si sia verificata una successione per gli immobili testamentaria, l’aliquota che sarà applicata sarà dell’8% sul totale dei beni.
Nel caso in cui i beni ereditati siano immobili, sarà preso in considerazione anche il valore catastale sul quale verrà aggiunta un aliquota dell’1% relativa alla tassa catastale e del 2% riguardo l’imposta ipotecaria.
Le novità legislative: arrivano le norme di semplificazione fiscale
Una delle novità più rilevanti contenute nel Decreto Legislativo n.175/2014 riguarda proprio questo argomento. Andando nel particolare, è stata stabilita l’esenzione per quanto concerne la dichiarazione sulla successione per le eredità fino a 100 mila euro. Di conseguenza, è stato innalzato il limite precedentemente imposto che era uguale a 50 milioni di lire (25 mila euro circa). Inoltre sono state inserite nel Decreto altre norme di semplificazione fiscale, come la liquidazione dell’imposta e la possibilità di integrare la documentazione, in alcuni punti, anche con copie conforme all’originale ma che non siano per forza di cose i cartacei originali stessi. Tra questi documenti rientrano gli atti di ultima volontà, l’eventuale accordo tra le parti in scrittura privata o atto pubblico e materiale inerente alle passività, detrazioni, riduzioni e oneri deducibili. Non ci sono modifiche invece per quanto riguarda la presentazione degli altri documenti, compresa la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di poter richiedere i documenti originali ove ne facesse richiesta. Ma non ci sono solo queste novità che arrivano dal fronte italiano, visto che anche l’Europa ha varato un cambiamento dei regolamenti, introducendo il Certificato Successorio Europeo
Il Certificato Successorio Europeo
Eccola quindi la novità europea sul sistema della successione. Dal 17 agosto 2015 potrà essere richiesto a qualsiasi notaio italiano il Certificato Successorio Europeo, che disciplina la materia entro i Paesi membri dell’Unione Europea. Seconde quindi le nuove disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2012, non sarà più obbligatorio rispettare le leggi vigenti nel Paese di cittadinanza della persona, con quest’ultima che potrà optare, qualora faccia testamento, della possibilità di seguire le leggi che vigono nel Paese di residenza, qualora sia diverso dalla Nazione di cittadinanza. Ci sono tuttavia una serie di casi limite all’interno dei quali poter fare richiesta di tale certificato, che riguarda solo le pratiche di morte e non questioni fiscali o amministrative. Dal momento che tale certificato verrà rilasciato (facoltà opzionale e non obbligatoria), esso avrà i suoi effetti anche sugli Stati UE interessati. In questo modo, si potrà pianificare in maniera migliore e meno stringente la propria pratica, usufruendo delle norme di semplificazione fiscale volute e decise dall’Unione Europea.