Quando un contratto non viene rispettato, la legge consente di scioglierlo e chiedere danni. Ecco come funziona la risoluzione per inadempimento
L’inadempimento contrattuale di un determinato onere si verifica nei casi di violazione di un preciso obbligo giuridico; il debitore non ha osservato, nel modo o nei tempi necessari, gli interessi del creditore.
L’istituto giuridico della risoluzione per inadempimento, inserito nel 1942 all’interno dell’articolo 1453 del codice civile, nasce per risolvere questi problemi; non è tuttavia applicabile per tutti i contratti, ma solo per i contratti a prestazioni corrispettive (o contratti “sinallagmatici”), siano essi tipici o atipici (innominati).
La risoluzione per inadempimento può essere richiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non si verifica il contrario invece.
L’effetto giuridico della risoluzione per inadempimento è quello di sciogliere, con effetto retroattivo, il rapporto obbligatorio fra le parti contraenti. Il termine prescrizionale della risoluzione per inadempimento è quello ordinario di dieci anni.
In sostanza, la risoluzione per inadempimento si verifica tutte le volte in cui l’onere che vincola il debitore non è stato da quest’ultimo effettuato.
Di particolare importanza è la differenza tra il ritardo nell’adempimento e l’inadempimento definitivo. La prima situazione è ancora risolvibile e deve necessariamente verificarsi o tramite la cessione di quanto dovuto oppure nell’inadempimento; al contrario, l’inadempimento definitivo impedisce al debitore la concreta possibilità di adempiere il contratto.
Il codice civile concede inoltre alla parte adempiente il diritto di agire in giudizio per richiedere al giudice il risarcimento dei danni dalla parte inadempiente. La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere richiesta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione.
In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore; decorso tale termine, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
La stesura della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non possiede un’efficacia limitata alle sole parti contrattuali, ma può avere effetti anche nei confronti dei terzi.
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