Quando il tempo diventa decisivo: capire cosa distingue prescrizione e decadenza aiuta a difendere i propri diritti e a evitare pagamenti non dovuti

Prescrizione e decadenza hanno un elemento comune; in entrambe, il passare del tempo determina la perdita di un diritto. In realtà esse sono sostanzialmente diverse-
Mediante la prescrizione si opera l’estinzione dei diritti, nei casi in cui il titolare non li eserciti entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La decadenza prevede la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.).
Esistono due tipi di prescrizione:
- Prescrizioni estintive: prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece, vengono applicate prescrizioni brevi di cinque anni. Al debitore basterà richiedere il decorso del termine per far scattare la prescrizione ed estinguere il debito.
- Prescrizioni presuntive: quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) In questo caso, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto.
La prescrizione e la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice, ma è indispensabile contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o mediante avvocato). La prescrizione e la decadenza vanno immediatamente valutate sia nei casi in cui si intenda esercitare un diritto, sia in merito a richieste di adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, ecc.); il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione come la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternità e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei coeredi.
Per ciò che concerne le bollette relative ai consumi di luce, acqua, gas e telefono, la prescrizione è di cinque anni (come dichiarato dall’articolo 2948 del codice civile). La preiscrizione si riferisce ai: rifornimenti di energia elettrica; rifornimenti di acqua potabile; linee telefoniche, fax, internet ADSL dei vari operatori di telecomunicazioni; rifornimenti di gasolio, metano e riscaldamento. Se le fatture consegnate ai clienti passano in giudicato, e in procedura giudiziale, il limite si allunga a 10 anni.