Locazioni transitorie

Affitti brevi con regole precise: la locazione transitoria offre flessibilità a chi deve spostarsi o rientrare a casa. Durate, documenti e vantaggi spiegati in modo chiaro

Affitto di casa
Locazioni transitorie – padronidicasa.it

Le locazioni transitorie si effettuano quando il proprietario o l’inquilino hanno la necessità di affittare momentaneamente un alloggio. La natura transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va accertata attraverso una documentazione specifica da allegare al contratto stesso.

La durata delle locazioni transitorie varia da un minimo di un mese, a un massimo di 18 mesi. Nei capoluoghi di provincia, nonché nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli accordi territoriali, i canoni potranno essere superiori, fino al 20%, rispetto a quello del contratto concordato di 3+2 anni, purché tale possibilità sia prevista nel relativo accordo territoriale; altrove il canone è libero.

Per i proprietari, le condizioni previste per la locazione transitoria sono legate a: dover vendere l’abitazione in tempi brevi; dover destinare l’immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari; dover eseguire in poco tempo lavori di edilizia; cause di natura legale legate a separazioni o divorzi.

Per l’inquilino, la locazione transitoria è invece ammissibile quando: sono necessarie cure e/o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza; possiede un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo; si devono effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile; è in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico.

Il rinnovo del contratto è possibile purché il proprietario e l’inquilino confermino il permanere dell’esigenza transitoria, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

Se la lettera non viene inviata o vengono meno le dinamiche legate alla locazione transitoria, il proprietario è costretto a inserire nel contratto la durata degli affitti a canone libero, applicando un periodo di quattro anni più altri quattro di rinnovo automatico. In caso di dichiarazioni non veritiere, il proprietario dovrà risarcire all’inquilino 3 anni di canone o ripristinare il contratto.

Il deposito cauzionale (massimo tre mesi di canone anticipato) avviene alla firma del contratto; sulla cauzione il proprietario dovrà versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso legale.

Le spese di registrazione saranno pagate, salvo diversi accordi, al 50 % tra inquilino e proprietario. Criteri di disdetta vengono stabiliti liberamente, per contratto, tra proprietario e inquilino; solitamente la disdetta è automatica, senza bisogno di comunicazione.

Per il proprietario, gli sconti fiscali sono il 15% del canone, da denunciare sulla dichiarazione dei redditi, mentre per l’inquilino, non è prevista nessuna agevolazione.

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