In caso di danni provocati negli spazi comuni del condominio, chi ha il potere di visionare le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza?
Può capitare che gli spazi comuni del proprio condominio vengano danneggiati, che sia dovuto ad errori non intenzionali o a veri e propri atti di vandalismo. Un portone rovinato o forzato, un muro sporco ecc., rappresentano delle sfide che poi fanno scendere in gioco diverse figure che lavorano in simultanea per garantire l’ordine e la vivibilità del posto.
Oggigiorno, non è raro che all’interno di un condominio si trovi installato un sistema di videosorveglianza. Alcuni si chiedono, tuttavia, chi sia autorizzato a prendere visione delle immagini registrate nel caso in cui servisse. Ebbene, capiamo quale sia la procedura corretta per legge.
La visione di immagini registrate dalle telecamere tocca un argomento che negli anni è diventato sempre più delicato: quello della privacy. Ci si trova sempre a metà tra il bisogno di sicurezza e il diritto di veder rispettata la privacy del singolo individuo.
Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, facciamo affidamento all’entrata in vigore del GDPR sulla protezione della riservatezza, la quale si basa su un sistema giuridico normativo piuttosto chiaro che definisce i poteri dell’amministratore di condominio e i limiti che egli stesso non può oltrepassare.
E’ bene che la figura che amministra gli spazi condominiali agisca per la tutela del patrimonio comune, ma al contempo è costretta al rispetto della riservatezza dei singoli. Il condominio è regolato da un sistema legale definito dal Codice civile, in particolar modo dall’articolo 1122-ter.
Secondo l’articolo 1122-ter, è legittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza che inquadri gli spazi comuni, purché l’assemblea lo approvi con la maggioranza. Nella stessa sede, non viene solo stabilita l’installazione delle telecamere ma anche il loro utilizzo, compresi i soggetti autorizzati a prendere visione delle immagini in caso di necessità.
Ecco che, a tal proposito, entra in gioco l’articolo 1130 del Codice civile, il quale regola i doveri dell’amministratore. Emerge il suo compito di compiere atti conservativi per quanto riguarda le parti comuni dell’edificio.
Parliamo di un dovere fondamentale a cui l’amministratore non può sottrarsi in vista della tutela dell’integrità del bene comune. Qui si comprende perché l’accesso alle immagini di videosorveglianza non è solo consentito all’amministratore, ma è un compito che rientra a pieno titolo nei suoi doveri e negli strumenti che ha a disposizione per adempiere al suo mandato.
Normalmente, ci si oppone alla visione delle immagini registrate per questioni legate alla riservatezza. Tuttavia, il diritto alla privacy non impedisce l’accesso al registrato delle telecamere in caso di atti illeciti. Il diritto alla privacy personale non è un diritto assoluto, pertanto deve essere bilanciato a quello della tutela della proprietà.
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