Scopri come funziona il comodato d’uso di immobili e beni: un accordo gratuito che richiede regole precise per uso, restituzione e responsabilità

Il comodato d’uso è un contratto con cui una parte consegna a un’altra un bene, mobile o immobile, affinché possa usarlo per un periodo di tempo o per un utilizzo specifico, con l’obbligo di restituirlo. Si tratta di un accordo essenzialmente gratuito, molto utilizzato nei rapporti di fiducia tra privati.
Il Codice Civile disciplina questo istituto negli articoli che vanno dal 1803 al 1812. Ecco cosa prevedono le principali norme che regolano il comodato d’uso in Italia.
Articolo 1803 – Nozione
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa, perché possa servirsene per un uso determinato o per un tempo limitato, con l’obbligo di restituire esattamente lo stesso bene. È sempre gratuito: non può prevedere un corrispettivo economico.
Articolo 1804 – Obblighi del comodatario
Chi riceve il bene in comodato (il comodatario) deve custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può usarlo per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto né concederlo a terzi senza il consenso del proprietario (comodante). Se viola questi obblighi, il comodante può chiederne la restituzione immediata e il risarcimento dei danni.
Articolo 1805 – Perimento del bene
Il comodatario risponde anche se la cosa perisce per caso fortuito, qualora avrebbe potuto salvarla preferendola alla propria, o se la utilizza in modo diverso o per più tempo rispetto a quanto consentito.
Articolo 1806 – Stima del bene
Se il bene è stato stimato al momento della stipula, il comodatario ne risponde anche se il perimento non è a lui imputabile.
Articolo 1807 – Deterioramento per l’uso
Il comodatario non è responsabile del normale deterioramento causato dall’uso previsto, se avvenuto senza sua colpa.
Articolo 1808 – Spese
Le spese ordinarie per servirsi del bene restano a carico del comodatario. Ha però diritto al rimborso delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione del bene.
Articolo 1809 – Restituzione
Il bene deve essere restituito alla scadenza pattuita o, se non c’è un termine definito, quando l’uso concordato è terminato. In caso di urgente necessità, il comodante può chiederne la restituzione anticipata.
Articolo 1810 – Comodato senza durata
Se il contratto non stabilisce un termine, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.
Articolo 1811 – Morte del comodatario
In caso di decesso del comodatario, il comodante può richiedere la restituzione del bene agli eredi, anche se era stato previsto un termine.
Articolo 1812 – Danni al comodatario
Se il bene presenta vizi che causano danni a chi lo utilizza, il comodante è responsabile se conosceva tali difetti e non li aveva comunicati al comodatario.