Vuoi installare un’antenna in condominio? Dalle regole sui lavori nelle parti comuni alle maggioranze necessarie in assemblea, ecco cosa prevede la legge
L’installazione di un’antenna condominiale o di un impianto autonomo per un singolo appartamento è una delle situazioni che più spesso porta a discutere all’interno di un condominio. Oltre agli aspetti tecnici, entrano in gioco diritti e doveri dei condomini, le modalità di convocazione dell’assemblea e la ripartizione delle spese.
Chi desidera installare un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva o per accedere a canali informativi via satellite o via cavo deve agire nel rispetto delle parti comuni e della sicurezza dell’edificio. L’installazione deve avvenire evitando di arrecare danni alle strutture condivise e seguendo percorsi che riducano al minimo gli interventi invasivi. Anche il semplice collegamento dell’antenna fino al punto di diramazione della singola utenza deve rispettare queste regole.
Se per l’installazione sono necessarie modifiche alle parti comuni, il condomino interessato deve comunicare all’amministratore gli interventi previsti. L’amministratore potrà inserire il tema all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, che decide sulla questione con specifiche maggioranze.
L’assemblea, con il voto favorevole di almeno 667 millesimi, può approvare modifiche alternative, imporre limiti o vietare alcuni interventi. Con la stessa maggioranza può richiedere al condomino una garanzia per coprire eventuali danni causati dai lavori. I condomini devono inoltre consentire l’accesso alla loro proprietà privata se necessario per l’installazione: in caso di rifiuto ingiustificato può intervenire anche il giudice.
Quando si valuta l’installazione di un’antenna centralizzata, la decisione spetta sempre all’assemblea. La delibera richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno 334 millesimi. Questa soglia è meno elevata rispetto a quella necessaria per impianti autonomi, perché la centralizzazione è considerata una soluzione che riduce l’impatto estetico e i costi complessivi.
La convocazione deve avvenire nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal secondo comma dell’articolo 1117-ter del Codice Civile, con un preavviso adeguato che permetta a tutti i condomini di partecipare e valutare la spesa.
Conoscere queste regole è utile non solo a chi desidera installare un impianto, ma anche a chi vuole partecipare alle decisioni comuni con maggiore consapevolezza, evitando conflitti e incomprensioni future.
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