pubblicità online

www.padronidicasa.it martedì 22 maggio 12 - 10:26
pubblicità online
  Network www.eagenews.it
  Home | Bollette e volture | Imposte casa | Consigli trasloco Email | padronidicasa di Laura Perconti
Acquisto casa
Locazione
Mutui
Agenzie immobiliari
Condominio
Cerca nel sito





Speciale network

Pubblicità online
Per la pubblicità su questo sito


Approfondimento
sugli argomenti

Risoluzione per inadempimento


L’inadempimento contrattuale di un determinato onere si verifica nei casi di violazione di un preciso obbligo giuridico; il debitore non ha osservato, nel modo o nei tempi necessari, gli interessi del creditore.

L'istituto giuridico della risoluzione per inadempimento, inserito nel 1942 all'interno dell’articolo 1453 del codice civile, nasce per risolvere questi problemi; non è tuttavia applicabile per tutti i contratti, ma solo per i contratti a prestazioni corrispettive (o contratti“sinallagmatici”), siano essi tipici o atipici (innominati).

La risoluzione per inadempimento può essere richiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non si verifica il contrario invece.


L'effetto giuridico della risoluzione per inadempimento è quello di sciogliere, con effetto retroattivo, il rapporto obbligatorio fra le parti contraenti. Il termine prescrizionale della risoluzione per inadempimento è quello ordinario di dieci anni.
In sostanza, la risoluzione per inadempimento si verifica tutte le volte in cui l'onere che vincola il debitore non è stato da quest'ultimo effettuato.


Di particolare importanza è la differenza tra il ritardo nell'adempimento e l'inadempimento definitivo. La prima situazione è ancora risolvibile e deve necessariamente verificarsi o tramite la cessione di quanto dovuto oppure nell'inadempimento; al contrario, l'inadempimento definitivo impedisce al debitore la concreta possibilità di adempiere il contratto.


Il codice civile concede inoltre alla parte adempiente il diritto di agire in giudizio per richiedere al giudice il risarcimento dei danni dalla parte inadempiente. La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere richiesta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione.


In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore; decorso tale termine, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.


La stesura della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non possiede un'efficacia limitata alle sole parti contrattuali, ma può avere effetti anche nei confronti dei terzi.



Pagine correlate Risoluzione per inadempimento


Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Risoluzione per inadempimento '


Il tuo nome (facoltativo)


Contatti

Per contattare la redazione del sito Padronidicasa scrivere all'indirizzo email lavacanzafaidate@gmail.com

Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Risoluzione per inadempimento Infoaffitto Risoluzione contratto

Segnala un sito/link di approfondimento
 

    Come funziona la locazione abitativa agevolata
    Il contratto di locazione abitativa agevolata, detto anche affitto a canone concordato, è una tipologia di locazione introdotta a fine anni ’90 con la legge del 9 dicembre 1998, n. 431....

Per la Pubblicità internet su questo network

Abbonati ai FEED

Risoluzione contratto

Diritti e doveri

Altre pagine
sugli argomenti




Abbonati ai FEED

Consigli affitto

Newsletter

 Network News
22/05/2012
Da oggi disponibile sul web il primo trailer di 007 Skyfall

22/05/2012
Ciclismo: il Biella Bike Festival. Cross Country, Randonneè, freestyle. Il programma


 

Altri canali
del network

 


  portale di Laura Perconti (CASATARGET) pagina pubblicata in 1 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Laura Perconti a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email lavacanzafaidate@gmail.com - - Roma
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network