Affitto d'azienda
Con il termine affitto d'azienda è indicata l'acquisizione di un diritto di godimento e di tutti i poteri di gestione di un complesso aziendale di proprietà del locatore, da parte di un conduttore dietro corrispettivo.
A regolamentare l'affitto d’azienda è l'articolo 2562 del codice civile che dispone l'applicazione delle norme relative all'usufrutto d'azienda (articolo 2561) e quelle generali in tema d'affitto (articoli 1571-1654).
L'affittuario dell'azienda dovrà gestire l'azienda senza modificarne la destinazione, preservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, nonchè le normali dotazioni di scorte.
Durante la locazione, il locatore dovrà preoccuparsi di tutte le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
In caso di riparazioni urgenti, il conduttore potrà eseguirle personalmente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
L'affitto può cessare a causa di un abuso ad opera dell'affittuario, qualora esso non provvedesse alla necessaria manutenzione dei beni.
Alla consegna dell'azione, locatore e affittuario dovranno redigere un inventario dei beni aziendali.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'affitto è definita in denaro, sulla base dei valori correnti al termine del periodo di locazione.
L'affittuario può infine inserire nuovi beni all'interno dell'azienda che diventano di proprietà del locatore, usufruendone unicamente per il periodo del contratto; è possibile però pattuire, tramite contratto, la possibilità del locatore di non rilevare tali beni al termine del periodo di affitto.
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