Il condono edilizio, assieme al condono fiscale, rientra in quei provvedimenti promulgati dal Governo o dal singolo legislatore, sotto forma di decreti legge, al fine di annullare parzialmente o del tutto una pena o una sanzione.
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Il condono edilizio è stato avviato dal Governo italiano con il decreto legge 269/2003, poi convertito in legge 326/2003, per cercare di risolvere il problema dell'abusivismo legato alle case di nuova e vecchia costruzione.
Emendamento a favore del condono
L'ultimo emendamento in materia di condono edilizio è previsto per il 2011 ed è volto a sanare gli edifici costruiti fino al 31 marzo 2003. Ad esempio per richiedere il condono edilizio 2011 è stato necessario presentare domanda entro il 31 dicembre 2011, prevedendo anche la possibilità di utilizzare gli edifici sottoposti al condono stesso come sedi residenziali pubbliche. I Comuni avranno anche la possibilità di concedere le abitazioni alle famiglie che occupavano l'immobile abusivo in precedenza.
Tale emendamento modifica inoltre la Legge n. 326 del 2003 e il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Il nuovo condono edilizio prevede infatti sanatorie anche per le strutture abusive localizzate in aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e anche l'acquisto o la demolizione del Comune di case senza titolo abitativo o costruite non seguendo la legge.
Cosa si intende per abusivismo edilizio?
Una delle piaghe che purtroppo attanaglia l’Italia ormai da anni. Figlio di una mentalità furba e guascona, il reato in questione si diffonde soprattutto nelle zone che fanno del Turismo la propria arma vincente. L'abusivismo edilizio è dunque un reato che minaccia da molto tempo il nostro paese. In Italia ha assunto proporzioni tali da attribuirsi rilevanza sociale (è dopo la seconda guerra mondiale che si sono sviluppati i primi fenomeni di edificazione abusive).
Le evoluzioni del fenomeno nel nostro paese
Negli anni ’60 (il boom ha portato anche fenomeni negativi) si afferma una corsa alla seconda casa che porta l’italiano medio ad affidarsi a personaggi poco raccomandabili. Nel decennio successivo non furono più fattori culturali a far crescere la domanda di seconde case ma la vera e propria emergenza di mettere al sicuro i propri risparmi.
Negli anni ’70 vennero edificate in maniera abusiva un numero molto elevato di seconde case. Costruire velocemente costituiva una risposta alla caduta del potere d'acquisto (furono tantissime le abitazioni fabbricate senza licenze o concessioni edilizie). L'abusivismo edilizio non fu necessario ai soli ceti deboli ma allargò il proprio fascino anche al ceto medio. I riflessi sull'economia italiana furono davvero importanti (molti disoccupati trovarono dei nuovi posti di occupazione).
L'abusivismo delle seconde case fu infine la causa dello sviluppo in Italia di tematiche ambientalistiche. Il disordine aveva contraddistinto il paesaggio con segni incancellabili. L'esigenza di difesa del territorio divenne di massima urgenza.
Questo portò alla necessità del condono edilizio.
Differenza con la sanatoria
Aggiornamento Aprile 2013
Sebbene le discipline siano simili, è corretto cercare di dissipare i dubbi sull'equipollenza dei due istituti.
La sanatoria è un provvedimento amministrativo consentito dalla disciplina urbanistica vigente. È disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia e, affinché possa nascere, occorre che gode del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell'atto illegale e, poi, della domanda.
Questo significa che, se in un preciso momento un costruttore opera, ad esempio, la costruzione non conforme ai regolamenti di un piano su un immobile pre-esistente, questi potrà chiederne la sanatoria solo quando, al momento della domanda, il regolamento comunale sia cambiato permettendo invece questo tipo di operazioni.
Quindi non è possibile richiedere la sanatoria in tutti i casi, ma solo quando la disciplina relativa aggiornata contempla l'opera messa in questione.
È utile sapere che, qualora si ottenga la sanatoria, è necessario pagare il doppio di quanto il Comune avrebbe richiesto per realizzare la modifica o la costruzione.
Il condono edilizio, invece, è una legge speciale caratterizzata dall'annullamento parziale o totale della pena. Funziona solo in precisi e stretti contesti temporali. Come controparte, occorre versare un'oblazione – anche piuttosto interessante – allo Stato.
Ad oggi, si sono succeduti tre periodi di condoni, nati dalle leggi n. 47 del 1985, la n. 724 del 1994 e dalla n. 326 del 2003.
Da quel momento, invece, non sono stati più dichiarati condoni.
Presentare la richiesta
Fatto presente che, ad oggi, non è possibile presentare più richiesta di condono edilizio, nelle passate occasioni la domanda veniva inviata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria.
La mole di documenti da presentare era ingente:
- Ricevuta del pagamento dell'oblazione
- Ricevuta del pagamento del contributo di concessione
- Documentazione che attestasse il carattere abusivo dell'opera
- Documentazione concernente i requisiti di chi faceva domanda
A quest'ultimo proposito, poteva ottenere il condono:
- Proprietari
- Affittuari
- Eredi
- Acquirenti
- Direttori dei lavori
- Impresa edile
Il Comune poteva rispondere con esito negativo o positivo – dopo un esame – oppure utilizzato l'istituto del “silenzio – assenso” che scattava dopo 24 mesi dalla presentazione della domanda.