Il Sismabonus: tutto ciò che serve sapere sull'incentivo
Per Sismabonus si intende un beneficio a favore di contribuenti privati e società che intraprendono lavori di ristrutturazione per mettere in sicurezza e rendere efficiente energeticamente gli immobili. Il beneficio consiste in una detrazione IRPEF o IRES (per le società) che va dal 50% all’85% delle spese sostenute. Le detrazioni si applicano sui lavori realizzati su edifici di tipo abitativo o adibiti ad attività produttive relativi a interventi di demolizione e ricostruzione (purché non classificati come lavori di nuova costruzione). Se gli interventi rispettano i requisiti, la detrazione può essere potenziata fino al 110% - super Sismabonus – con la possibilità di cessione del credito all’impresa che esegue i lavori.
Con la legge di bilancio 2022, il Sismabonus viene prorogato fino al 2024, con aliquote a diminuire: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
Sismabonus: definizione e calcolo detrazione
L’art. 16 comma 1 bis del Decreto Legge n. 63 del 2013 definisce il sismabonus come un’agevolazione per chi effettua interventi di risanamento o messa in sicurezza antisismica su immobili a uso abitativo o edifici produttivi. Gli interventi vanno eseguiti su parti strutturali degli immobili situati preferenzialmente in zone ad alto rischio sismico, secondo la seguente classificazione:
- Zona 1 ad alto rischio sismico (accelerazione massima su roccia 0,35g);
- Zona 2 rischio di forti terremoti (accelerazione massima su roccia 0,25g);
- Zona 3 rischio sismico medio (accelerazione massima su roccia 0,15g);
- Zona 4 la probabilità di eventi sismici è molto bassa (accelerazione massima su roccia 0,05g).
Ogni zona ha un “valore” di azione sismica utile da conoscere ai fini della progettazione che si esprime in termini tecnici di accelerazione massima su roccia.
La detrazione si applica su un totale si spesa dei lavori pari a 96.000 € per unità immobiliare e ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La percentuale massima per il sisma bonus ordinario è pari al 50% dei lavori effettuati, ma può aumentare in uno dei seguenti casi:
- Fino al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di lavori che determinano la riduzione del rischio sismico di una classe di rischio (75% se gli interventi interessano parti comuni condominiali);
- Fino all’80% delle spese se gli interventi riducono il rischio sismico fino a scendere di due classi di rischio (85% per le opere su parti strutturali comuni condominiali).
Quando, quindi, il super Bonus edilizio assorbe il sisma bonus ordinario e a condizioni rispettate per l’ottenimento del super bonus, subentra l’obbligo di applicare la percentuale del 110%. Le aliquote ordinarie per il sisma bonus (50%, 70-75% e 80-85%) restano vigenti anche dopo il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024).
Il decreto rilancio 2020 ha introdotto la possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il sisma bonus con superbonus 110% e per tutti gli interventi agevolabili come l’ecobonus (65%) e il bonus ristrutturazioni (50%).
Interventi ammessi
Gli interventi antisismici, locali o gobali ammessi nell’ambito del sisma bonus sono:
- Connessioni pareti e solai (interventi locali);
- Intonaco armato oppure iniezione di malta di calce (interventi globali);
- Messa in sicurezza statica;
- Cucitura di fessure;
- Rinforzo dei solai.
Tra le novità introdotte con la legge di bilancio 2022, si cita anche il Sismabonus Acquisto che interessa la detrazione che si applica agli acquirenti di nuove case edificate in zone di rischio sismico 1, 2 e 3 al posto dei fabbricati demoliti per ricostruirli con criteri anti-sismici. L’agevolazione è ammessa se l’impresa edile che realizza i lavori di demolizione e ricostruzione per miglioramento antisismico consegna l’immobile entro 18 mesi dalla data di chiusura dei lavori. L’acquirente, in questo caso, potrà usufruire della detrazione direttamente sul prezzo di vendita, fino a un massimo di 96.000 €.