La modulistica della DIA, scaricabile praticamente dai siti di tutti i comuni d’Italia, include tutti i dati necessari a poter avviare i lavori di ristrutturazione, restauro e Demolizione di un immobile, purché siano previsti da un piano regolatore.
Nel redigere e consegnare la Dichiarazione di inizio delle attività è bene non lasciare nulla al caso, in quanto un’inesattezza dei dati potrebbe portare gli esaminatori a richiedere ulteriori informazioni, la modifica del progetto o a impedire l’avvio dei lavori. Con le leggi emanate nel 2010 e nel 2011, ha perso valore questa dichiarazione, perchè per un risparmio di burocrazia, è stata inglobata nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e nella CIL (Comunicazione Inizio Lavori): rimane sostanzialmente uguale la relazione del perito mentre è stato azzerato il tempo di attesa che prima era uguale a trenta giorni per aspettare l’eventuale risposta del Comune.
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- Cosa inserire nella Denuncia di inizio delle attività
- Campi di utilizzo della DIA
- Inglobata nella SCIA
Cosa inserire nella Denuncia di inizio delle attività
La modulistica della DIA deve essere depositata nell’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l’immobile su cui si intende lavorare; secondo il D.P.R. 380/2001, la Dichiarazione di inizio delle attività deve contenere:
- la firma di chi ha eseguito il progetto, insieme ad una sua dichiarazione in cui si assume la responsabilità sul fatto che siano rispettate tutte le norme previste (svincolando da questo onere la Pubblica Amministrazione);
- uno schema grafico che mostri chiaramente le differenze tra lo stato attuale e l’opera compiuta;
- un’agenda dei lavori con elencate le varie norme che li garantiscono.
Oltre a questi documenti prettamente tecnici, nella modulistica della DIA vanno inclusi:
- la domanda di avvio dei lavori, fatta da chi possiede l’immobile;
- il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
- i riferimenti dell’azienda che effettua i lavori.
Campi di utilizzo della DIA
L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 individua i casi in cui si può utilizzare la modulistica della DIA per poter avviare i lavori; la denuncia è valida quando il cantiere interessa:
- le strutture che non riguardano l’edilizia libera;
- quelle non incluse nel permesso di costruire.
Nei casi di ristrutturazione e Manutenzione straordinaria e restauro conservativo, alla DIA si va a sostituire la CIL (Comunicazione di inizio dei lavori).
Tempi di accettazione della DIA
Una volta che la modulistica della DIA è stata consegnata, gli operai potranno iniziare la loro attività solo dopo 30 giorni dal deposito della Denuncia, in modo da consentire ai tecnici comunali di valutare se il progetto sia a norma di legge.
Qualora dovesse risultare tutto regolare il Comune non manderà alcun comunicato: la Denuncia si considera infatti accettata per tacito assenso una volta scaduto il termine mensile.
Inglobata nella SCIA
I recenti decreti in materia edilizia (legge n.122 del 30 luglio 2010 e il Decreto legge 70/2011) hanno parecchio limitato la portata della Denuncia di Inizio Attività. Nella legge del 2010, infatti essa è stata incorporata nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) mentre il Decreto legge dell’anno seguente modifica alcuni contenuti del Testo Unico sull’edilizia. La Denuncia di Inizio Attività, che esisteva dal 1985 con la famosa legge che diede l’inizio al primo Condono edilizio, è stata continuata ad essere richiesta in alcuni Comuni anche dopo l’entrata in vigore di queste due disposizioni governative, il che ha generato soltanto caos e fraintendimenti proprio da quegli amministratori che dovrebbero essere aggiornati sui cambiamenti di legge in materia.
Con l’incorporazione della DIA nella SCIA, sono cambiati alcuni passaggi sulla tempistica mentre il fatto di una relazione dei tecnici è rimasta pressochè uguale perchè già prima dell’avvento di queste due nuove leggo, le relazioni tecniche erano abbastanza similari da presentare per entrambi i certificati.
Con la nuova legge, però, non esiste più il termine dei trenta giorni da aspettare per la Denuncia di Inizio Attività (valeva il principio del silenzio-assenso) visto che si possono iniziare i lavori sin da quando si presenta la documentazione al Comune. Naturalmente, in luoghi dove sono previsti dei vincoli, è necessario richiedere i permessi alle autorità e agli Enti preposti.
Ecco la lista di interventi per i quali valeva la Denuncia di Inizio Attività, ora diventata SCIA o CIL:
- operazioni di restauro
- eliminazione barriere architettoniche
- variazioni al permesso per costruire, senza un aumento di volumi o superfici
- zone di attività sportiva, senza aumento di volumi
- attuazione di gazebo, locali piccoli o tettoie aperte
- installazioni di opere tecnologiche, come pannelli solari o impianti fotovoltaici.