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L’inadempimento contrattuale di un determinato onere si verifica nei casi di violazione di un preciso obbligo giuridico; il debitore non ha osservato, nel modo o nei tempi necessari, gli interessi del creditore.

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L'istituto giuridico della risoluzione per inadempimento, inserito nel 1942 all'interno dell’articolo 1453 del codice civile, nasce per risolvere questi problemi; non è tuttavia applicabile per tutti i contratti, ma solo per i contratti a prestazioni corrispettive (o contratti“sinallagmatici”), siano essi tipici o atipici (innominati).

Quando può essere richiesta la risoluzione

La risoluzione per inadempimento può essere richiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non si verifica il contrario invece.

L'effetto giuridico legato a questo tipo di istituto è quello di sciogliere, con effetto retroattivo, il rapporto obbligatorio fra le parti contraenti. Il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.
In sostanza, la risoluzione per inadempimento si verifica tutte le volte in cui l'onere che vincola il debitore non è stato da quest'ultimo effettuato.

È da sottolineare che una sentenza del giudice che stabilisca la validità della risoluzione ha effetto preclusivo: la parte in torto non può, dopo la decisione adempiere alla propria obbligazione.
Una volta accertato questo, è possibile per la parte lesa chiedere il risarcimento (l'“interesse positivo”). Questa domanda può essere proposta sia contestualmente alla risoluzione che in separata sede, visto che il risarcimento può seguire un iter del tutto svincolato dal primo istituto – ovvero, le due istante non sono legate.

Due diverse situazioni di inadempimento

Di particolare importanza è la differenza tra il ritardo nell'adempimento e l'inadempimento definitivo. La prima situazione è ancora risolvibile e deve necessariamente verificarsi o tramite la cessione di quanto dovuto oppure nell'inadempimento; al contrario, l'inadempimento definitivo impedisce al debitore la concreta possibilità di adempiere il contratto.
Il codice civile concede inoltre alla parte adempiente il diritto di agire in giudizio per richiedere al giudice il risarcimento dei danni dalla parte inadempiente. La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere richiesta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione.

La stesura della domanda di risoluzione del contratto non possiede un'efficacia limitata alle sole parti contrattuali, ma può avere effetti anche nei confronti dei terzi.

La caparra è da restituire oppure no in caso di risoluzione?

La cosiddetta “caparra confirmatoria” è una somma di denaro che che viene conferita alla conclusione di un contratto. Ha solitamente il compito di rafforzare e legittimare il vincolo già espresso dal contratto.

Ecco come si comporta la caparra nei vari casi contrattuali:

  • Entrambe le parti sono adempienti. In questo caso, la parte che ha ricevuto la caparra la può detrarre dal costo finale oppure restituirla a fine contratto (si pensi alle “mesate morte” relativo all'affitto di un appartamento.
  • La parte che ha dato la caparra è inadempiente. In questo caso, l'altra parte può trattenere la caparra e recede dal contratto che, quindi, viene sciolto.
  • La parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente. L'altra può richiedere al giudice il doppio della somma conferita e recedere dal contratto. Come si è detto quando si è parlato di interesse positivo, quest'azione è completamente slegata dalla richiesta di risoluzione o adempimento.

Accertamento oggettivo e criterio soggettivo

Un ultimo elemento sul quale è doveroso soffermarsi nella trattazione di questo argomento è il rapporto fra l'accertamento oggettivo e il criterio soggettivo.
Per risolvere un contratto, occorre che il giudice attesti che l'inadempimento avvenuto non sia di scarsa importanza. L'accertamento oggettivo, quindi, è finalizzato a verificare la quantità oggettiva di danno che è stato cagionato a una delle parti. Tuttavia è ovvio che, a prescindere dalla possibilità di misurare o meno il danno, al giudice è concesso un criterio soggettivo per valutare tutto quello in cui una misurazione non è possibile.

Per questa ragione, il giudice è esortato ad uniformarsi al criterio di proporzione ovvero sulla “buona fede” contrattuale, ovvero sulla correttezza delle parti in sede di contratto.

Autore: Enrico Mainero LinkedIn

Immagine di Enrico Mainero

Dal 2011 Direttore Responsabile e Amministratore unico di ElaMedia Group SRLS. Mi dedico prevalentemente all'analisi dei siti web e alla loro ottimizzazione SEO, con particolare attenzione allo studio della semantica e al loro posizionamento organico sui motori di ricerca. Sono il principale curatore dei contenuti di questo Blog (assieme alla Redazione di ElaMedia).