La DIA, o Denuncia di inizio delle attività, è un documento che va presentato presso ufficio tecnico del comune nel quale si intendono effettuare determinati tipi di lavori edili. La normativa che regola i campi di applicazione, l’iter per la consegna e le tempistiche per il suo accoglimento è sancita dal D.P.R. 380/2001, che prende il nome di Testo Unico per l’edilizia.
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Il Decreto è stato studiato per porre un freno all’incremento del fenomeno dell’abuso edilizio e prevede che ogni cantiere superi una serie di controlli che ne verifichino la fattibilità.
Casi in cui va redatta
L’articolo 22 del Testo Unico prevede la consegna della DIA in comune quando si ha a che fare con:
- immobili esclusi dall’edilizia libera (articolo 6);
- immobili esclusi dal permesso a costruire (articolo 10).
Si adopera invece il Permesso a costruire nei casi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro conservativo;
- risanamento conservativo.
I contenuti
Quando ci si accinge a presentare la DIA in comune, è bene accertarsi che sia completa in ogni suo aspetto; per essere valida è infatti necessario che contenga:
- l’assunzione di responsabilità da parte di un professionista abilitato (come un ingegnere, geometra o architetto), corredata di sua firma;
- un progetto dei lavori in veste grafica che includa, punto per punto, le norme che autorizzano le varie opere;
- un ulteriore rappresentazione che mostri l’immobile prima dell’inizio del lavoro e come sarà al termine dell’intervento.
Il comune richiede, oltre alla DIA, che siano allegati alla dichiarazione i seguenti documenti:
- una dichiarazione firmata dell’intestatario dell’immobile, che abbia come oggetto la sua volontà all’effettuazione dei lavori;
- il Documento unico di regolarità contributiva (detto DURC);
- i recapiti della ditta responsabile del cantiere.
Consigliamo, a quanti volessero scaricare la Modulistica per la DIA, di visionare la sezione dedicata del sito del Comune di Roma
L’accettazione: il silenzio-assenso
Una volta che la DIA è stata accettata dall’Ufficio Tecnico del comune, i periti dell’amministrazione hanno 30 giorni di tempo per appurare la regolarità del piano edile; nel caso dovessero riscontrare anomalie, il progettista potrebbe essere obbligato a modificare il suo lavoro o a rinunciarvi.
Ila dichiarazione si considera approvata secondo la formula del cosiddetto “silenzio-assenso” in base alla quale, scaduto il termine, si può procedere con il cantiere senza che si renda necessaria una comunicazione.
La SCIA sostituisce la DIA: semplificazione o no?
Dall’entrata in vigore della legge 122/2010 la DIA è stata sostituita dalla SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si tratta di un modulo unico valevole in tutto il paese, che può essere fornito anche in forma telematica. É stato introdotto con l’intento di semplificare la procedura di comunicazione di inizio, modifica o cessata attività edilizia e anche la tempistica di verifica a cura degli organi competenti, dal momento che sarà anche un unico ufficio ad occuparsi delle pratiche. Alla consegna del modulo compilato viene rilasciata una ricevuta in cui sono riportati anche i termini secondo cui l’amministrazione deve fornire una risposta, oltre i quali è valevole il silenzio assenso.
Altra importante novità che agevola ulteriormente l’iter, è quella che i lavori possono essere avviati nello stesso giorno in cui viene presentata al comune di appertenenza la domanda, evitando così l’attesa di 30 giorni che invece era prevista con la DIA. Il mese successivo resta a disposizione del comune per effettuare tutte le verifiche del caso, con la possibilità di richiedere l’interruzione dei lavori avviati in caso di irregolarità accertate. Una volta trascorso questo tempo non è più possibile bloccarli, tranne in casi particolari (rischi per la sicurezza sia di persone che del patrimonio). Anche la SCIA deve essere presentata corredata di documenti come: progetto dell’intervento, dichiarazione di conformità e nulla osta previsti dalla legge (per questi ultimi non è prevista l’autocertificazione).
La SCIA tardiva e in sanatoria
É possibile consegnare il modulo SCIA anche una volta che i lavori sono stati già avviati. In questo caso si parla di SCIA tardiva, in cui si dichiara quanto avvenuto e a cui va aggiunto il pagamento di una multa che in genere si aggira intorno ai 500 euro. Se invece si tratta di lavori già finiti e mai dichiarati, è nessario oltre al pagamento della sanzione, anche una verifica specifica di idoneità.
Bonus mobili: ecco come ottenere le detrazioni
Il bonus mobili ed elettrodomestici 2021 permette sicuramente di rinnovare il proprio appartamento ottenendo, in caso di ristrutturazione edile, una detrazione IRPEF pari al 50%.
Da quest’anno, l’importo massimo detraibile non è più di 10.000 euro ma di ben 16.000 euro IVA inclusa, ricordiamo inoltre che il limite si riferisce alla singola unità: qualora foste proprietari di più immobili e aveste deciso di ristrutturarne più di uno potrete ottenere più bonus.
Per quanto riguarda i requisiti necessari per l’ottenimento di tale detrazione dovrete per prima cosa acquistare mobili ed elettrodomestici a seguito di una ristrutturazione e devono essere nuovi.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici è doverosa la specifica relativa alla classe energetica, questa non deve infatti essere inferiore alla A+, ad eccezione dei forni che possono appartenere alla classe A.
Un vantaggio riguarda sicuramente il fatto che nella detrazione sono comprese anche le spese relative al trasporto ed al montaggio degli elementi acquistati.
Per rientrare nell’agevolazione, i lavori di ristrutturazione devono essere opportunatamente dichiarati tramite CILA, SCIA o DIA o eventuale autocertificazione qualora interessassero l’edilizia libera.
Affinché si possa usufruire di questa specifica detrazione, i lavori dovranno essere stati avviati dopo il primo gennaio 2019, altrimenti rientrerete in detrazioni pari a cifre inferiori di 16.000 euro.
I documenti necessari per ottenere il bonus
Alla presentazione della dichiarazione dei redditi al documento dovrete allegare i seguenti documenti:
- Il codice fiscale dell’acquirente;
- Scontrino o fattura d’acquisto, oltre che l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi di cui si intende usufruire;
- Ricevuta del bonifico o della carta di credito: i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico (bancario o postale che sia) in cui dovrà apparire chiaramente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione o del destinatario del bonifico ed il numero di partita IVA.
Ricordiamo che è possibile rateizzare il pagamento scegliendo una società finanziatrice che si preoccupi di effettuare il pagamento nelle stesse modalità: o tramite bonifico o tramite carta di credito, assicurandosi che l’acquirente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
- Dichiarazione di ristrutturazione e quindi tramite CILA, SCIA o DIA
- Titolo abilitativo di tipo comunale che indichi la data di inizio dei lavori (o una dichiarazione sostitutiva legittima).
Vi consigliamo dunque di approfittare di questo grande vantaggio in modo tale di migliorare il vostro appartamento ma anche aumentare il risparmio quotidiano, oltre che essere più sostenibili.