La DIA è una dichiarazione con la quale si denuncia all’amministrazione competente l’intenzione ad avviare dei lavori in campo edile; disciplinata dal D.P.R. 380/2001, il provvedimento è incluso in una serie di norme che vanno a formare il Testo Unico per l’edilizia.
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Grazie a questa normativa si è cercato di arginare il fenomeno dell’abuso edilizio, con una particolare attenzione a quelle costruzioni che minacciano le risorse paesaggistiche dell’Italia.
I campi di utilizzo della denuncia di inizio delle attività
Come sancito dall’articolo 22 del decreto 380/2001, la DIA è una dichiarazione che permette la costruzione di due tipologie di immobili:
gli edifici che non sono compresi nell’edilizia libera (come sancito dall’articolo 6);
le strutture non incluse nel permesso a costruire (si veda l’articolo 10);
Nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro conservativo, si deve utilizzare invece la Comunicazione di inizio dei lavori. Sebbene la dichiarazione della DIA abbia visto nel tempo una progressiva sostituzione per mezzo di pratiche di nuova istituzione, alcune regioni ne hanno rinnovato l’utilizzo arricchendola con una serie di funzioni.
Oltre a questa espansione delle sue funzioni, la “super pratica” sostituisce, nelle regioni che lo consentono, il Permesso di Costruire.
Con quella che è chiamata “Super DIA”, è possibile realizzare lavori edili di nuova costruzione nelle realtà regionali che l’abbiano consentita, andando a rimpiazzare il “Permesso di costruire”.
Cosa segnare nella DIA
L’Ente che esamina la dichiarazione della DIA è l’Ufficio Tecnico del Comune nel quale si intende avviare il cantiere; perché i tecnici giudichino favorevolmente il progetto, il documento deve contenere necessariamente:
la firma del professionista che l’ha scritta, con la quale dichiara che i lavori sono a norma e scarica l’amministrazione della responsabilità in caso di irregolarità;
- l’elenco puntato dei lavori, con annessa la normativa che consente ogni fase;
- uno schema grafico che mostri l’opera allo stato attuale e a lavori ultimati.
- una dichiarazione con la quale il firmatario si assume la responsabilità del cantiere.
- la rappresentazione grafica che mostri l’immobile prima e dopo i lavori che si desidera svolgere;
- la scaletta dei lavori con annessi i riferimenti normativi che lo permettono.
Documenti da allegare
Diversamente da altri atti, la dichiarazione della DIA non richiede un esplicito benestare dagli esaminatori ma si considera approvata, per tacito accordo, allo scadere del trentesimo giorno dalla consegna del testo. Insieme alla Denuncia di inizio delle attività vanno allegati:
- una dichiarazione del proprietario dell’immobile che attesti la volontà ad avviare il cantiere;
- il DURC;
- i contatti dell’impresa che effettua i lavori.
Il D.P.R 380/2001, sotto il nome di Testo Unico per l’Edilizia, ha posto in essere una serie di norme atte a disciplinare questo genere di operazioni sul territorio di competenza delle varie amministrazioni. Tra le pratiche maggiormente utilizzate figura quella della denuncia di inizio delle attività, un atto fondamentale per poter procedere con l’edificazione di nuovi edifici.