Bonus Facciate, un'opportunità per rinnovare l’aspetto degli edifici
In questi ultimi anni, grazie a numerose iniziative ed incentivi del governo, si sono avute diverse opportunità per cambiare le automobili o rinnovare le proprie abitazioni, magari migliorandone le strutture (anche dal punto di vista antisismico) oppure l’efficienza energetica. Spesso, poi, tali agevolazioni hanno riguardato non solo le abitazioni private, ma anche edifici condominiali, consentendo così un miglioramento generale del comfort abitativo di tante famiglie.
Tra tutte queste iniziative lanciate, un particolare successo ha riscosso anche il cosiddetto Bonus Facciate, un’agevolazione di tipo fiscale che, come vedremo, permette di migliorare l’aspetto esteriore e quindi estetico degli edifici e di varie strutture, tra cui anche i cosiddetti immobili strumentali (un esempio possono essere gli uffici professionali). In cosa consiste il bonus facciate e chi sono i soggetti che ne possono usufruire? Andiamo ad approfondire maggiormente questo argomento.
Cos'è il bonus facciate
Lanciato qualche anno fa, anche nel 2022 si potrà usufruire (sia pure con alcune modifiche rispetto al recente passato) di questa agevolazione fiscale, che prevede una detrazione d’imposta del 60% per quegli interventi che riguardino il rinnovo o il restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti. Questi possono essere di qualunque categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali, come ad esempio uffici, studi, laboratori e negozi.
La differenza rispetto agli anni precedenti, a cui si accennava prima, è proprio nella percentuale della detrazione spettante, cioè il 60%, mentre nel 2020 e nel 2021 questa raggiungeva invece il 90%. Tale beneficio fiscale può essere richiesto per tutti i lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2022 e non riguarda tutti gli edifici esistenti, ma solo quelli compresi in alcune zone specifiche. Gli interventi (anche la sola pulitura o tinteggiatura) devono riguardare le strutture opache delle facciate, balconi, ornamenti e fregi.
Tutte le spese sostenute per tali lavori di rifacimento delle facciate dovranno essere documentate e pagate attraverso bonifici postali o bancari. Poi, dovranno essere esibite in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione spettante sarà rimborsata in dieci rate annuali di medesimo importo. Ricordiamo, inoltre, che per ottenere il bonus facciate non esiste un tetto massimo di spesa o limiti particolari per la detrazione da ricevere.
Chi può richiedere tale bonus e gli interventi ammessi
Questa agevolazione fiscale può essere richiesta da qualsiasi contribuente (sia residente che non residente nel nostro Paese) che, a vario titolo, possegga o detenga l’immobile oggetto dell’intervento, compresi soggetti Irpef e soggetti passivi Ires. Non solo pertanto persone fisiche, ma anche società semplici, enti pubblici e privati (che non svolgano attività commerciali), associazioni tra professionisti e contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Per quanto concerne i generi di lavoro ammessi alla detrazione, essi devono riguardare le facciate che si rivolgono a strade o luoghi pubblici, con esclusione quindi di quelle interne rivolte verso chiostri o cortili. In particolare, sono agevolabili i lavori di pulitura e tinteggiatura delle facciate; sostituzione di grondaie; rifacimento di parapetti esterni e interventi inerenti sia il decoro urbano che la sistemazione di parti di impiantistica poste nella parte opaca della facciata.
Le aree territoriali in cui è possibile richiedere il bonus
Come accennato, i lavori di rifacimento delle facciate devono riguardare edifici esistenti posti in aree territoriali specifiche. In particolare, essi devono trovarsi nelle zone A e B, come indicato dal Decreto Ministeriale n°1444/1968. La zona A si riferisce a quelle aree dove vi sono agglomerati urbani che presentino un carattere storico, artistico o evidenzino un certo pregio ambientale, come ad esempio potrebbe essere un centro storico o un semplice borgo.
La zona B, invece, si riferisce a quegli ambiti territoriali totalmente o parzialmente edificati. Con quest’ultima definizione, si intendono quelle aree in cui la superficie coperta degli edifici presenti sia non minore a un ottavo (il 12,5%) della superficie fondiaria complessiva dell’intera zona e in cui la densità territoriale sia maggiore di 1,5 mc/mq. Comunque sia, tali zone possono essere facilmente individuate attraverso una verifica del piano regolatore di ciascun Comune, con l’ausilio di un professionista o un addetto comunale.