Bonus 110 per cento, un beneficio per gli interventi di ristrutturazione
Sin da subito il bonus 110 per cento ha riscosso un considerevole interesse ed ha incentivato da un lato la ristrutturazione di varie tipologie di abitazioni e quindi un loro ammodernamento (necessario nel nostro Paese) e, dall’altro lato, fornito nuovo slancio alle imprese del settore edile. Tale bonus ha consentito in questi ultimi anni e permetterà ancora, come vedremo, un rinnovamento sotto diversi aspetti di case private e di edifici condominiali.
Considerando il successo ottenuto, il governo in questi anni ha di volta in volta rinnovato il bonus 110% e in alcuni casi apportato anche leggere modifiche, per migliorarne alcuni aspetti e ridurne le criticità per altri. Per quelle persone che non conoscessero di cosa si tratti, cerchiamo di capire meglio come funzioni questo incentivo alle ristrutturazioni, a chi si rivolge e soprattutto in quali casi può essere richiesto. Andiamo quindi ad approfondire questo argomento.
In cosa consiste il bonus 110 per cento
Questo rappresenta una detrazione fiscale del 110%, che trova disciplina nel cosiddetto “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 34/2020), per quelle spese derivanti da interventi di isolamento termico, di riduzione del rischio sismico o per il rinnovamento degli impianti di climatizzazione invernale, sia negli edifici condominiali che nelle singole abitazioni. Tale beneficio del 110% è valido per i lavori avviati dal 1° Luglio 2020 e presenta scadenze differenti in base ai soggetti che li effettuano e sostengono le spese.
In particolare:
- Per lavori condominiali, il beneficio fiscale resta al 110% fino al 31 Dicembre 2023, poi esso scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- Per i contribuenti proprietari di singole unità immobiliari, il bonus 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2022, purché al 30 Giugno dello stesso anno siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% di quelli complessivi;
- Per le persone fisiche proprietarie di palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari, detrazione al 110% per interventi eseguiti fino al 31 Dicembre 2023, poi il beneficio si riduce al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
Ulteriori scadenze differenziate sono previste per altri casi specifici.
Chi può usufruire del bonus fiscale
Sono diversi i soggetti che, come abbiamo accennato, possono fare richiesta per beneficiare del Superbonus 110%. Tra questi abbiamo: condomini; persone fisiche (al di fuori dell’esercizio d'attività d’impresa, arti e professioni) che detengano o posseggano l’immobile oggetto dei lavori oppure proprietari di edifici composti da 2 a 4 immobili, comunque distinti a livello catastale; Istituto Autonomo Case Popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa; ONLUS.
Un soggetto deve detenere o possedere un immobile in base ad un titolo idoneo, pertanto vi rientrano, tra gli altri:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari o Comodatari (ma soltanto se col consenso del possessore legittimo);
I lavori per cui è possibile richiedere il beneficio
In questo caso, gli interventi ammessi possono essere di due tipologie differenti: quelli principali (o trainanti) e quelli aggiuntivi (o trainati). I secondi possono rientrare tra quelli soggetti a detrazione soltanto se eseguiti in concomitanza con almeno uno degli interventi principali, inerenti l’isolamento termico, il rinnovamento degli impianti di climatizzazione invernale o la riduzione del rischio sismico.
Gli interventi principali o trainanti sono:
- Lavori di isolamento termico sugli involucri;
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni oppure su edifici unifamiliari o singole unità immobiliari di strutture plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- Interventi antisismici;
Lavori aggiuntivi o cosiddetti trainati sono:
- Interventi di efficientamento energetico;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli di tipo elettrico;
- Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
Ricordiamo che gli interventi devono riguardare edifici esistenti (sia singole unità immobiliari che edifici condominiali) e sono pertanto escluse le nuove costruzioni. Inoltre, anche i possessori o detentori di seconde case possono beneficiare della detrazione fiscale del bonus 110%. Difatti, questa è ammessa fino ad un massimo di due unità immobiliari. Ad esempio: sulla casa principale e su un’eventuale seconda abitazione oppure sulla casa principale e su quella secondaria inserita in un condominio.
Restano escluse da questi vantaggi fiscali le cosiddette case di lusso, cioè immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per quanto concerne l’efficientamento energetico, gli interventi ammessi al bonus richiedono un requisito particolare: un miglioramento di almeno due classi energetiche (da D a B, ad esempio), anche in concomitanza con altri lavori di efficientamento, come quelli effettuati col cosiddetto Ecobonus.
Se tale miglioramento di due classi non possa avvenire, si deve almeno attestare un passaggio ad una classe energetica migliore e quindi più alta, come ad esempio dalla A3 alla A4. Il tutto attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), sia precedente che successivo all’intervento eseguito, rilasciato da un tecnico specializzato abilitato.
L'articolo è stato scritto dalla Redazione di ElaMedia Group