Antenna condominiale: vi sveliamo come ci si comporta!
Una eventuale situazione che potrebbe verificarsi all'interno del condominio e che potrebbe richiedere la convocazione di un'assemblea condominiale per deliberare sul dal farsi e sulla ripartizione delle spese è quella legata all'installazione dell'antenna condominiale o per un singolo appartamento.
Le decisioni dell'assemblea: il costo dell'antenna condominiale viene ripartito
L'installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva o per accedere ad altri canali informativi, via satellite o via cavo, come nel caso dell'antenna condominiale, va realizzata evitando di arrecare eccessivi danni alle unità immobiliari comuni; anche il collegamento dell'antenna condominiale fino al punto di diramazione della singola utenza deve seguire tali regole.
Qualora per l'antenna condominiale servano delle modifiche alle parti comuni, l'interessato dovrà comunicare all'amministratore gli interventi necessari alla realizzazione dell'impianto autonomo di ricezione.
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L'assemblea condominiale può deliberare, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, modifiche dell'antenna condominiale alternative o vietarne altre; con la stessa maggioranza, può anche subordinare l'esecuzione della modifica a una garanzia per eventuali danni ad opera dell'interessato. I condomini devono invece consentire l'accesso alla proprietà esclusiva se è necessario per l'installazione dell'antenna; in caso di impedimento, può intervenire anche il giudice.
L'installazione di un'antenna condominiale centralizzata può invece essere deliberata dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla stessa (invece di un terzo dei partecipanti al condominio, come avviene attualmente), in rappresentanza di almeno 2/3 dei millesimi. L'assemblea dovrà però essere convocata seguendo forme e termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1117 – ter del Codice Civile.
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Aggiornamento Aprile 2013
La risposta è sì e no. Nel senso che l'apparato dell'antenna condominiale non rientra di per sé nel novero delle parti comuni. La recente Riforma del Condominio ha, infatti, dato molta importanza alla trattazione di questa porzione dell'immobile, devolvendone tutte le decisione all'assemblea condominiale e stabilendo, quindi, i limiti di tali azioni.
L'antenna diventa de facto una parte comune visto che serve alla totalità dei condomini per usufruire di un servizio: per questa ragione, può essere equiparata nella disciplina a un box o al cortile.
Come è stato già detto, quindi, è l'assemblea ad occuparsi delle decisioni in merito. Tuttavia, per le piccole problematiche di tutti i giorni si usa spesso delegare l'amministratore a questo compito.
Tuttavia, nell'ipotesi che siano solo alcuni condomini a sfruttare l'antenna, è loro – e dell'amministratore – il compito di occuparsi degli oneri di manutenzione e spese accessorie che, altrimenti, dovrebbero essere ripartite fra tutti gli inquilini.
Quelle amatoriali
Il Consiglio di Stato ha voluto precisare anche circa la possibilità di installare un'antenna amatoriale sul tetto. Secondo la disciplina, quindi, è assolutamente possibile procedere con l'operazione a patto che si abbia l'autorizzazione delle Poste e Telecomunicazioni e che non si leda, con questa procedura, il diritto degli altri condomini all'utilizzo dell'antenna condominiale.