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Vincolo paesaggistico


Quando si acquista o si prende in affitto un’abitazione, le opere di ristrutturazione sono spesso d’obbligo soprattutto se si desidera avere una casa più comoda e confortevole.

Per effettuare lavori di recupero sugli immobili, sono però spesso necessarie delle autorizzazioni specifiche e delle concessioni; questo per evitare ulteriori fenomeni di abusivismo edilizio.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione delle strutture esterne di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, è necessario ottenere l’assenso alla ristrutturazione stessa.

Vincolo paesaggistico: regime semplificato

Per gli immobili sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici, dal 9 settembre 2010 è attivo, esclusivamente nelle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo numero 139, che conferma il regime semplificato dell’autorizzazione paesaggistica in merito alle opere minori.

Tutte le concessioni edilizie riferite agli esterni dei fabbricati saranno dunque subordinate all’obbligo di ottenere tale autorizzazione. L’autorizzazione semplificata è concessa per trentanove tipi di interventi diversi e necessita solo di sessanta giorni per avere efficacia.

All’autorizzazione vanno infine allegati i seguenti documenti: progetto; riferimenti legislativi; ortofoto dell’area; estratti delle mappe predisposte dai vari strumenti urbanistici comunali; gli estratti dei documenti di pianificazione paesistica (PP, PTCP, PURT), documentazione fotografica dell’area coinvolta; le valutazione del progettista.

Vincolo paesaggistico: autorizzazione ordinaria

Per le abitazioni sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, oltre alla presenza dell’autorizzazione con regime semplificato c’è anche l’autorizzazione ordinaria, regolamentata dal Decreto legislativo numero 42 del 2004.

Tale autorizzazione per interventi su immobili con vincolo paesaggistico e ambientale prevede dai 150 ai 120 giorni di attesa per il rilascio; dovranno poi trascorrere altri 30 giorni per avere efficacia effettiva.

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