Supercondominio
Si è in presenza di un supercondominio quando più edifici, ciascuno autonomo e a sua volta in regime condominiale o anche in proprietà singola, mantengono tuttavia parti o servizi destinati all'uso comune.
La giurisprudenza delinea il supercondominio come un'ulteriore entità condominiale rispetto alla quale i singoli partecipi sarebbero comunque i singoli condomini titolari della proprietà esclusiva di una qualsiasi unità immobiliare.
Tali parti o servizi comuni vanno gestiti in modo unitario e separati dalla gestione dei singoli edifici.
I condomini usufruiscono della cosa comune come comproprietari e non come titolari di un diritto di servitù, potrebbero pertanto realizzare aperture nei muri perimetrali che delimitano il passaggio tra gli edifici per accedervi, nei limiti dell'art. 1102 codice civile (Cass. Sez. II, 16 marzo 1993, n. 3102).
I problemi che possono presentarsi all'interno di un supercondominio sono legati alle decisioni relative alla manutenzione, all'introduzione di innovazioni, all'esercizio delle facoltà di disposizione, al riparto delle spese di gestione.
Essendoci una lacuna normativa in materia, si applicano spesso le stesse regole che vigono in materia di condominio; le tabelle millesimali rappresentano dunque il modo per comprendere il diritto dei comproprietari al godimento delle cose comuni, nonché i loro corrispondenti obblighi di partecipazione alle spese.
In un supercondominio, l'assemblea generale, perché possa aversi una valida costituzione con una corretta delibera, deve essere composta da tutti i diversi comproprietari degli edifici che lo compongono e non dagli amministratori.
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