Segnalazione Certificata di Inizio Attività
In materia di ristrutturazioni immobiliari, il documento necessario per poter iniziare tali attività era la Denuncia di Inizio Attività (Dia), che consentiva di procedere con i lavori dopo trenta giorni dalla domanda.
L’articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rimpiazzato la Dia con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).
Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è ora possibile operare immediatamente dal giorno seguente alla consegna del documento al Comune dove è situato l'immobile da ristrutturare.
L'Ente intanto avrà a disposizione sessanta giorni per verificare la regolarità dei documenti e dei lavori; dopo tale periodo il Comune potrà sospendere le attività di ristrutturazione solo in caso di gravi e rilevanti pericoli a persone o cose di dominio pubblico.
La Scia va presentata dal possessore dell'abitazione, o da chi ne fa le veci, e deve contenere documenti attestanti le prerogative previste per legge atte alla ristrutturazione; è quindi necessario, prima delle verifiche dell'ente, far valutare a tecnici autorizzati lo stato dell'immobile.
Qualora venissero omessi dettagli o falsificati i canoni di conformità alla legge, sono previste sanzioni di natura penale con reclusione da uno a tre anni.
In caso di abitazione sotto vincoli di natura culturale, ambientale, paesaggistica ecc, è indispensabile, al fine di ottenere la Scia, un licenza.
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