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Scadenza contratto d'affitto: cosa fare


Alla scadenza del contratto d'affitto, le parti possono optare per la fine del rapporto di locazione, oppure chiedere il rinnovo e stabilire nuove condizioni. Qualora entrambi le parti, inquilino e proprietario, non comunicassero rispettivamente una decisione, il contratto viene rinnovato automaticamente.

Scadenza contratto affitto: casi

Se il proprietario vuole aumentare il canone oppure cambiare tipo di contratto, è tenuto ad inviare la richiesta, tramite raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto d'affitto. L’inquilino avrà 60 giorni di tempo per rispondere alla richiesta, in assenza della quale o in caso di mancato accordo, il contratto si ritiene scaduto.

Il proprietario che intende disdire il contratto d'affitto deve inviare una raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale per informare l’inquilino della decisione di cessare il rapporto di locazione. L'inquilino è tenuto a rispondere entro 60 giorni; in caso di mancata risposta il contratto s’intende scaduto alla data di cessazione, dando così il via libera alle procedure di sfratto.

Qualora il proprietario decida di vendere l’appartamento, deve informarne l’inquilino, invitandolo a esercitare il diritto di prelazione. La notifica deve avvenire tramite ufficiale giudiziario e deve specificare il prezzo e le altre condizioni di vendita. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’inquilino è tenuto a esercitare tale diritto, accettando le condizioni richieste dal proprietario tramite atto notificato dall’ufficiale giudiziario.

Scadenza contratto: obblighi inquilino

L'inquilino ha diritto a rimanere nell'alloggio fino all'ultimo giorno previsto dal contratto ed è tenuto a restituire l'abitazione, nello stesso stato in cui l'aveva precedentemente affittata, fatto salvo ovviamente il normale deterioramento dovuto all'uso.

Alla scadenza del contratto d'affitto, la restituzione dell'immobile si realizza con la riconsegna delle chiavi, in molti casi prevista da una postilla contenuta nel verbale di riconsegna dell'immobile, in cui si indica il giorno della riconsegna, con la firma delle parti contraenti. In caso di ritardo nella consegna, il proprietario può pretendere dall'inquilino il pagamento di una mora o quanto previsto nel contratto per ogni giorno di ritardo.

L'inquilino non è responsabile di danni quali:

  • crepe nel muro per l'assestamento delle pareti dell'edificio;
  • tetto danneggiato da un temporale;
  • impianto elettrico difettoso a causa di una cattiva riparazione dall'elettricista ecc..

Al contrario, in caso di deterioramenti causati dall'inquilino, il proprietario ha diritto a un indennizzo pari al costo delle riparazioni (materiali e manodopera oltre all'IVA).

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