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Risoluzione anticipata affitto


In caso di risoluzione anticipata di un contratto affitto o di locazione, per il quale si è pagata l’imposta di registro per l’intera sua durata, il contribuente ha diritto al rimborso della parte di imposta relativa alle annualità successive a quella nel corso della quale si è verificata la risoluzione.

Il rimborso dell'imposta di registro può essere richiesto entro tre anni dal giorno della risoluzione, presentando domanda all'ufficio delle entrate che ha eseguito la registrazione della dichiarazione relativa al contratto (art 77 del Testo Unico delle Imposte di Registro n. 131 del 1986).

In caso di risoluzione anticipata del contratto occorre infine versare su apposito modello F 23 un'ulteriore imposta di importo fisso (al momento 67,00 euro) e presentare all'agenzia delle entrate la ricevuta di versamento, evitando così il pagamento dell'imposta di registro perle successive annualità e, per il proprietario, le imposte sul mancato reddito derivante dal canone di locazione.

Il recesso anticipato dal contratto da parte del conduttore comporta, a carico delle parti, l'obbligo di versamento della tassa di registro, per la risoluzione anticipata. L'articolo 17, comma 1, decreto del presidente della Repubblica, 131/1986, dispone infatti che:

«l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio».

L'onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell'articolo 8, legge 392/78.

Locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131.



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