Riscaldamento condominiale
Anche il condominio deve rispettare determinate regole legate all'accensione e allo spegnimnto dei riscaldamenti.
Come per gli impianti autonomi infatti, i riscaldamenti condominiali centralizzati devono rispettare gli stessi orari, tempi e periodi di accensione, regolati in base all'area territoriale nella quale è situato il condominio.
Le restrizioni legate all'accensione del riscaldamento condominiale variano dunque secondo la divisione climatica delle provincie prevista per legge; le zone climatiche sono sei e si differenziano a seconda dei gradi centigradi calcolati durante l'anno.
Le norme stesse sulle modalità di attivazione e spegnimento del riscaldamento sono disciplinate dalla legge numero 10, del 9 gennaio 1991, e dal Dpr numero 412, del 26 agosto 1993 con annesse variazioni.
Il riscaldamento condominiale può essere acceso anche due volte al dì, sempre seguendo le ore complessive previste per regione dal calendario nazionale; va comunque messo in funzione tra le 5 e le 23, dopodiché va spento.
Se nel condominio è presente una caldaia centralizzata ma ogni condomino regola autonomamente i propri termosifoni, perché è presente un particolare marchingegno (cronotermostato, centralina clmatica, contatore di calore) che calcola il calore consumato di ogni singolo appartamento, non ci sono restrizioni orarie.
In particolare condizioni legate alle variazioni climatiche in determinati periodi infine, i condomini possono chiedere un aumento delle ore di accensione del riscaldamento che non dovranno comunque andare oltre a metà del periodo di tempo di massima accensione.
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