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Riduzione onorario notarile


Il comma 497 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006 dispone che gli onorari notarili siano ridotti del 20 per cento.

Per ottenere tale riduzione è necessario che la parte acquirente, all’atto della cessione, renda al notaio apposita richiesta (che dovrà risultare nell’atto notarile); chiedendo che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore catastale dell’immobile e non dal corrispettivo pattuito. È inoltre indispensabile indicare nell'atto notarile il corrispettivo realmente convenuto tra le parti, in base al quale verrà calcolato il compenso del notaio.

La riduzione può essere applicata sulle cessioni (intendendo sia gli atti traslativi del diritto di proprietà che gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi gli atti di rinuncia a diritti reali immobiliari) aventi a oggetto immobili a uso abitativo (anche di lusso e anche se non sussistono i requisiti per le agevolazioni 'prima casa') e relative pertinenze, senza alcuna limitazione relativa al numero e alla tipologia delle pertinenze stesse.

Sono esclusi dalla nuova normativa i trasferimenti soggetti a Iva. La riduzione del 20% degli onorari notarili è inoltre limitata alle sole persone fisiche, che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Questa limitazione si riferisce a entrambe le parti che intervengono all'atto; sono pertanto esclusi i casi in cui intervenga in atto anche solo un soggetto, parte venditrice o parte acquirente, che non sia una persona fisica (un’associazione o una società) oppure una persona fisica che agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Gli acquirenti che denunciano nell'atto notarile l’intero prezzo pagato, saranno maggiormente tutelati in caso di: esercizio di azioni revocatorie fallimentari;inconvenienti derivanti da pronunce di invalidità dell’atto; risoluzione o rescissione dello stesso; rischi connessi alle prelazioni legali. Il venditore avrà inoltre la certezza di evitare verifiche della Guardia di finanza in merito all’occultazione di corrispettivo.

Gli impedimenti cadranno alla completa detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari e potranno essere detratti sulla parte di mutuo non eccedente il prezzo dichiarato in atto.



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