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Responsabilità penale dell'amministratore di condominio


L'amministratore di condominio, in quanto garante a tutti gli effetti del condomino, è considerato anche l'organo di governo del condominio stesso. Per questo motivo, e visto il ruolo che va a ricoprire, l'amministratore di condominio è soggetto anche a responsabilità di tipo penale.

Andiamo ora a definire il tipo di responsabilità penale cui un amministratore può essere soggetto.

Responsabilità penali

L'amministratore di condominio, poiché responsabile del condominio stesso, nonché suo organo garante, è soggetto a responsabilità di tipo penale, molto più pesanti di quelle di tipo civile, che possono comprometterne la sua carica.

I tipi di responsabilità penale cui l'amministratore di condominio può incorrere sono di due tipi:

  • volontarie

  • di omissione

Nel primo caso, si intendono per responsabilità volontarie tutta una serie di reati che l'amministratore di condominio può commettere con dolo. Appartengono a questa serie di reati la violazione di domicilio, l'esercizio arbitrario delle proprie funzioni come nel caso in cui l'amministratore sospenda il servizio di riscaldamento nel caso il condominio non paghi le bollette, eccetera.

Nel secondo tipo di reati, ovvero quelli di omissione, la responsabilità penale dell'amministrazione entra in gioco qualora per negligenza l'amministratore di condominio non metta in pratica una serie di misure di sicurezza, indicate dalla apposita legislazione; oppure non attui le modifiche agli impianti necessarie, stabilite dal progresso della tecnica. Nel caso che a seguito di tali omissioni e negligenze si verifichino casi di lesioni su persone o cose, o addirittura la morte, l'amministratore è soggetto al codice penale.

I casi di questo tipo, che prevedono la responsabilità penale dell'amministratore, possono essere ad esempio corti circuiti, ascensori precipitati, incendi, pezzi di edificio che crollano, caldaie che esplodono e via dicendo.



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