Regolamento assembleare condominio
Il regolamento assembleare è quello che prevede la maggioranza qualificata dell'assemblea dei condomini, sia nel caso di formazione che nel caso di revisione, anche su iniziativa di un solo condomino.
In entrambi i casi è necessaria la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno metà del valore dell'edificio (2° comma dell’art.1136 c. c)
La relativa delibera, anche quella che eventualmente modifica un regolamento preesistente, può essere impugnata rispettando le ordinarie regole previste dall'art. 1107 c.c..
Il regolamento assembleare non potrà contenere limitazioni o divieti alla destinazione o utilizzabilità delle proprietà esclusive, oppure criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli previsti dal codice civile; tali deroghe sono ammesse unicamente se deliberate all'unanimità.
All'interno del regolamento assembleare, non può inoltre essere previsto il divieto di tenere negli appartamenti gli animali domestici.
Negli edifici con più di dieci proprietari l'adozione del regolamento assembleare è obbligatoria, mentre è facoltativa all'interno di piccoli condomini (art. 1138 c.c.).
Qualora non si provvedesse a redigere il regolamento assembleare, è possibile fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Per le infrazioni può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma da utilizzare per le spese ordinarie.
Il regolamento assembleare non viene trascritto come allegato nei registri immobiliari e non ha alcun valore come documento qualora ci fosse contrasto di interessi con qualcuno estraneo al condominio.
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