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Piccolo condominio


Il piccolo condominio (o condominio minimo) è l'edificio abitato da due soli partecipanti, ovvero l'edificio costituito da più unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva a due soli soggetti.

Al piccolo condominio si applicano gli articoli del Codice Civile, relativi alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle relative delibere.

Nel caso ci sia un contrasto tra i due partecipanti è non si riesca a raggiungere un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria per superare le conflittualità.

L'organo principale cui spettano le decisioni in merito alla disciplina dei servizi comuni è, anche nel piccolo condominio, l'assemblea condominiale; come nel condominio in generale, non sono necessarie particolari formalità per convocarla.

È necessario comunque che tutti i condomini conoscano l'argomento della deliberazione; la preventiva convocazione costituisce dunque un requisito essenziale per la validità dell'assemblea.

L'usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che riguardano: l'ordinaria amministrazione, il godimento delle cose e dei servizi comuni

Al nudo proprietario spetta invece il voto per le innovazioni, le ricostruzioni o le opere di manutenzione straordinaria.

Nel piccolo condominio le spese utili alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa convocazione dell'assemblea dei condomini.

Il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall'art. 1134 c.c.; il diritto al rimborso è quindi riconosciuto soltanto per le spese urgenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno.



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