Parti comuni condominio
L'articolo 1117 c.c. prevede quali sono le parti comuni all'interno di un condominio.
Parti comuni sono: - il suolo su cui sorge l'edificio, compreso di: fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e tutte le zone dell'edificio di uso comune
- i locali per: la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi e tutti i servizi in comune affini;
- le opere, le installazioni e i manufatti utili all'uso e al godimento comune, quali: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili.
La comproprietà delle parti comuni sorge nel momento in cui più soggetti diventano proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari che costituiscono l'edificio.
Le cose e le opere comuni hanno una funzione strumentale rispetto al condominio e servono all'esistenza e al godimento delle singole porzioni immobiliari e in proporzione al valore di ognuna di esse (quota di millesimi).
Non è ammessa la rinuncia da parte del singolo condomino alle cose comuni, che non potrà in alcun modo svincolarsi dalle spese relative alla loro conservazione.
Il condomino dovrà infatti versare comunque la propria quota di spesa deliberata dall'assemblea, anche se ritiene di non aver ricevuto dal bene la stessa utilità degli altri condomini; successivamente potrà unicamente pretendere dal condominio il rispetto del suo diritto a godere del bene comune in pari modo degli altri.
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