Parcheggio
Il cortile condominiale, sempre tramite delibera e maggioranza di assemblea, viene spesso adibito a diversi usi. Uno degli utilizzi più comuni del cortile di condominio è sicuramente quello di usare parte di esso come parcheggio. Il parcheggio è infatti libero ed è possibile parcheggiare il proprio autoveicolo nel cortile. È possibile vietare l'uso del cortile per il parcheggio, solo se è previsto da un regolamento contrattuale o se c'è un accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini, secondo quanto previsto dalla normativa n,. 1547 della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2009. Per utilizzare il cortile a parcheggio è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei condomini che partecipano all'assemblea, in rappresentanza di almeno 667 millesimi. Se invece si intende realizzare un parcheggio in un'area destinata a parco giardino serve l'unanimità di tutti i condomini che abitano all'interno del palazzo con cortile, secondo normativa n. 4922 della Corte di Cassazione del 14 novembre 1977. Qualora la superficie da adibire a parcheggio fosse troppo piccola per contenere tutti i veicoli dei condomini, l'assemblea può deliberare a maggioranza l'aumento dei posti auto con pavimentazione aggiuntiva; in questo caso è possibile che si stabiliscano dei turni e si imponga il pagamento di un corrispettivo. I condomini titolari di una caratura millesimale minima non possono essere esclusi dall'uso del parcheggio; in questi casi è unicamente possibile bilanciare la durata di utilizzo in base ai millesimi posseduti dal condomino. In mancanza di un divieto, il condomino può altresì utilizzare il parcheggio anche per altri veicoli, che non siano auto come: roulotte, caravan, autocisterna ecc. Il divieto di parcheggio nell'area condominiale può invece essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Il divieto di parcheggio previsto da un regolamento contrattuale, può infine essere abrogato con il consenso unanime dei condomini, espresso per iscritto e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, al fine di renderlo opponibile ai terzi acquirenti dell'unità immobiliare (Cassazione 18/04/2002 n. 5626). Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
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