Morosità bollette gas
Nei casi di bollette scadute, se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella bolletta del gas, solitamente il gestore chiede al cliente gli interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato del 3,5% per il periodo di ritardo.
Il cliente buon pagatore, colui che nei due anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.
Il gestore richiede inoltre, in aggiunta all'interesse di mora, il pagamento delle sole spese postali relative all'invio del sollecito; non è possibile richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori.
La morosità per le bollette del gas si verifica se il cliente non paga entro i termini indicati nella fattura; si procederà dunque alla sospensione della fornitura.
Nei casi di morosità delle bollette del gas si invia la raccomandata (non è necessario l'avviso di ritorno) indicante: - termine ultimo per il pagamento; - modalità con cui comunicare l'avvenuto pagamento (telefono, fax, ecc.); - termine previsto per la sospensione della fornitura, se il cliente continua a non pagare; - costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
La fornitura non può essere sospesa se: il cliente non ha ricevuto il preavviso mediante raccomandata; il pagamento della bolletta è già stato eseguito, ma non ancora comunicato al venditore dall'incaricato alla riscossione per una causa non imputabile al cliente; l'importo non pagato ha valore inferiore o uguale al deposito cauzionale; in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla fornitura di gas (ad esempio la fornitura di energia elettrica) quando tale fornitura è erogata da un'impresa multiservizio; nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di vendita e sconosciute al cliente; in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.
Il gestore può sospendere la fornitura in caso di morosità della bolletta del gas, anche senza preavviso, in soli tre casi: - per accertata appropriazione fraudolenta di gas (furto di gas); - per manomissione e rottura dei sigilli del contatore; - per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto di vendita.
Nel caso di sospensione della fornitura per morosità, il fornitore chiede al cliente il contributo per la disattivazione e la riattivazione, nel limite del costo sostenuto per queste operazioni.
La riattivazione della fornitura avviene entro due giorni da quando il cliente comunica l'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella raccomandata di preavviso; sono esclusi dal conteggio i giorni festivi.
Se il gestore non rispetta i tempi di riattivazione, il cliente ha diritto un indennizzo automatico. Per evitare di non pagare alcune bollette del gas è infine consigliato effettuare la domiciliazione bancaria delle utenze domestiche.
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