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Morosità bolletta luce


Nei ritardi legati al pagamento dell'energia elettrica, all'interno della raccomandata di preavviso di sospensione dell'utenza, è possibile anche che si parli di una riduzione di corrente pari al 15% della potenza disponibile; se, tuttavia, il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza, la fornitura elettrica verrà definitivamente sospesa.

La fornitura di energia elettrica non può invece essere sospesa quando:
- il cliente non ha ricevuto il preavviso mediante lettera raccomandata;
- il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato regolarmente al venditore;
- la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un mal funzionamento del contatore accertato dal distributore competente.

Se si dispone di un contratto a condizioni regolate dall'AEEG (servizio di maggior tutela) la fornitura non può essere sospesa se l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e inferiore all'importo medio stimato delle precedenti bollette.

Non si può inoltre sospendere la fornitura per morosità della bolletta della luce ai clienti definiti "non disalimentabili", ovvero quegli utenti che, per ragioni di sopravvivenza, sono collegati a macchine salvavita o che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al gestore la richiesta con la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il venditore, ricevuta la conferma di pagamento del cliente, dovrà immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.

Se il gestore riceve dal cliente tale attestazione dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l'invio al distributore può avvenire il giorno successivo; nei casi di disattivazione con riduzione di potenza, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.

Se il distributore riattiva la fornitura oltre il tempo previsto, il cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico.



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