Locazioni a universitari
Le locazioni di questo tipo si verificano tra il proprietario e gli studenti universitari o comunque studenti che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario; si può affittare anche a un gruppo di studenti. Le locazioni a studenti universitari si attuano nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali. La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, con rinnovo automatico per lo stesso periodo, alla prima scadenza, salvo disdetta dell'inquilino. Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali all'interno di appositi accordi territoriali; dipende sostanzialmente dalle zone dei comuni, dall'ampiezza dell'alloggio e dalle sue condizioni. Gli aggiornamenti del canone sonoesclusi, salvo diversi accordi locali. Il deposito cauzionale (massimo tre mesi di canone anticipato) avviene alla firma del contratto; sulla cauzione il proprietario dovrà versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale. Le spese di registrazione saranno pagate, salvo diversi accordi, al 50 % tra inquilino e proprietario. L'inquilino può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò è consentito anche ad uno solo dei firmatari; dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto. Prelazione all'acquisto dell'inquilino avviene solo se concessa contrattualmente; il rinnovo è invece automatico, salvo disdetta. Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta dell'inquilino. Per il proprietario gli sconti fiscali sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa; consistono in: - “sconto” del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la laguna di Venezia); - riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del contratto. - a partire dal 1999 i comuni possono (ma non sono costretti) concedere un'aliquota Ici più bassa a chi affitta come abitazione principale. Per l'inquilino invece, non è previsto nessuno sconto fiscale, salvo norme locali.
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