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Locazioni a canone concordato


Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/7/2004, prevede che anche per i Comuni è ora possibile stipulare contratti di locazione con un canone concordato, anche per periodi transitori brevi (fino a 18 mesi).

Le principali locazioni a canone concordato sono:
- Contratti di durata 3+2 anni di rinnovo obbligatorio (salvo facoltà del locatore di negarlo per i motivi indicati nell'art. 3 della legge 431/98).
- Contratti per studenti universitari di durata da 6 mesi a 3 anni, con un rinnovo automatico della stessa durata, salvo disdetta dell'inquilino.
- Contratti transitori con la durata da 1 a 18 mesi: a canone libero (ma con un tetto massimo, nei Comuni ad alta densità abitativa, stabilito dagli stessi accordi o da decreto ministeriale, fino ad un livello del 20% superiore al canone concordato).

A differenza della locazione a canone libero, questi contratti durano meno (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza).

Per incentivare la proprietà vengono proposti tre sconti fiscali:
- L'imponibile Irpef (la parte del canone che va dichiarata sul 730 o sull'Unico) è del 59,5%, anziché l'85% ordinario;
- L'imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà per uno) è dell'1,4% annuo sul valore del canone, anziché del 2%;
- I comuni possono stabilire aliquote più basse per l'Ici o maggiori detrazioni.

Le agevolazioni fiscali sono previste, solo per i proprietari (e gli inquilini) degli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa. Non sono previste agevolazioni Irpef o riduzione dell'imposta di registro per le locazioni transitorie, la cui convenienza per il locatore pertanto, è legata unicamente alla breve durata del contratto.

Per gli inquilini di basso reddito poi sono stabilite detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi rispettivamente di 495,80 euro (se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71), e di euro 247,90 (se il reddito complessivo giunge fino a 30.987,41 euro).

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