Le spese di condominio: pagamenti e ripartizioni
Una delle informazioni più importanti sul condominio. Le spese di condominio infatti, come stabilito negli artt. 1101 è 1104 cc, devono essere ripartite in proporzione alle quote dei vari condomini. Nel sistema dettato dall'articolo 1123 c.c. viene stabilito un criterio analogo a quello della comunione, mentre nel secondo comma si dà maggiore importanza al reale servizio in rapporto alle singole quote.
La ripartizione delle spese condominiali avviene sulla disciplina dettata dagli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c. (sono escluse le spese condominiali che si riferiscono alle unità immobiliari di proprietà esclusiva). A chi sono rivolte le spese condominali? A chi partecipa al rapporto condominiale. Chi subentra nei diritti del condomino è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente. Nel momento in cui la formazione delle tabelle millesimali è adottata dall'assemblea condominiale a maggioranza, la deliberazione assembleare non impegna gli assenti e i dissenzienti; gli assenti e i dissenzienti possono fare valere non solo la nullità della deliberazione. Per ripartire le spese del condominio vengono dunque utilizzate le tabelle millesimali che servono a predeterminare il valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio. Questi valori possono essere riveduti o modificati nei seguenti casi: · quando risulta che sono conseguenza di un errore · quando è stato alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani L'obbligo di partecipazione alle spese condominiali nasce dunque nel momento in cui la ripartizione della spesa viene approvata dall'assemblea. Questo obbligo nasce anche nel momento in cui si acquista la qualità di condomino. La deroga, per quel che riguarda le spese condominiali, consiste in un atto sottoscritto da tutti i condomini, ed è contenuta in una delibera assembleare approvata da tutti i condomini. Risulta inefficace nei confronti del dissenzienti a la delibera assembleare che introducendo deroghe ai criteri di ripartizione delle spese non sia stata approvata all'unanimità. Le spese condominali variano quindi in base alla struttura del condominio, alla sua destinazione e all'uso che ciascuno ne fa. In tale caso, il criterio di legge per la ripartizione delle spese è quello di cui al secondo comma dell'articolo 1123. Ciò può determinare non solo la possibilità di una diversa misura di contribuzione, ma anche il totale esonero di uno o più condomini.
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