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Lastrico solare


All'interno di un condominio ci sono molte opere e installazioni e parti comuni con le quali avere a che fare; è spesso infatti necessario convocare l'assemblea condominiale per controversie, ripartizione di spese o di aree dell'edifico.

Una parte condominiale che prevede il ricorso e la delibera dell'assemblea condominiale stessa è l'uso esclusivo del lastrico solare, ad opera di uno o più condomini. Il lastrico solare non è altro che una copertura permanente dell'edificio di superficie piana e solitamente posizionato sopra l'ultimo piano. Tale copertura viene realizzata con materiali impermeabili, o con piastrelle o con cemento asfaltato.

Il lastrico solare è di proprietà di tutti i condomini, sia che sia aperto sia che sia chiuso; i millesimi potranno infatti essere rivenduto o modificati soltanto se presente l'unanimità condominiale. L'assemblea potrà votare a favore anche di un solo condomino mediante voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 334 millesimi.

Il Codice Civile definisce e regola l'uso e la suddivisione tra i vari condomini del lastrico solare mediante l'art. 1117 n. 1; altri articoli dello stesso menzionano e prevedono altre disposizioni per il lastrico solare (art.1123, comma 3; art. 1124; art. 1126; art. 1127, comma 1 e 4).

I casi singoli che prevedono la revisione e la modifica dei millesimi relativi al lastrico solare sono, infine, i seguenti:

- quando si verifica un errore di calcolo di materiale;
- quando, dopo opere di aumento di superfici, costruzione di sopraelevate; modificazioni delle destinazioni d'uso con incremento o diminuzione di unità immobiliari, si altera il valore proporzionale dell'abitazione anche di un solo condomino per più di un quinto.

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