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La ripartizione degli oneri nel condominio


Le spese condominiali si dividono in spese ordinarie e spese straordinarie. Gli oneri che si riferiscono alla manutenzione ordinaria sono a carico degli inquilini mentre sono a carico dei proprietari gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria. È per questo che è molto importante avere sotto mano le varie ripartizioni nell’ambito condominiali. Se il riscaldamento è condominiale, l'installazione di una valvola termostatica dà la possibilità di ripartire le spese in base ai consumi effettivi di ogni inquilino. L'amministratore di condominio provvede a fine anno a far rilevare i consumi e ad organizzare le ripartizioni del condominio.

La responsabilità dei condomini per le obbligazioni deliberate dall'assemblea condominiale e dall'amministratore è una degli argomenti oggetto di grandi dibattiti. In passato, la maggioranza dei provvedimenti stabiliva che i condomini sono responsabili nei confronti di qualunque creditore. Se un condomino non saldava la propria parte di spese e quindi non onorava la sua parte di ripartizione, l'amministratore poteva richiedere al tribunale un decreto ingiuntivo.

Un singolo condomino poteva essere chiamato ad anticipare l'intero importo mancante. Se un condomino non pagava la sua quota di spese, un creditore aveva dunque la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di uno qualunque degli altri condomini. Il provvedimento poteva essere chiesto anche verso condomini non nominati nella sentenza.

In base alla nuova giurisprudenza, ogni condomino risponde solo per la propria quota parte di spese e tenendo conto della ripartizione del condominio. In caso di inadempienza, il creditore deve rivalersi nei confronti dei singoli proprietari interessati (se un condomino non paga, il creditore può rivalersi su quel condomino solo per la quota di competenza).ù

L'art. 1123 del codice civile indica che le spese si ripartiscono in proporzione ai millesimi di proprietà (non specifica come la ripartizione avvenga se un proprietario non paga la propria quota). Gli artt. 1294 e 1295 indicano due modi alternativi per ripartire le obbligazioni: i condebitori sono tenuti in solido, i coeredi dividono l'obbligazione in proporzione alle quote. La legge non fa cenno al criterio della divisibilità dell'obbligazione. La Cassazione ha giustificato la decisione stabilendo che il conferimento di un appalto da parte di una pluralità di committenti non è sufficiente perché si applichi l'art. 1294 del codice civile, relativo alla solidarietà fra condebitori.



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