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Cessione di fabbricato


La cessione di fabbricato è, secondo quanto previsto dall'art.12 del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), la comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza necessaria ogni qualvolta venga ceduta la proprietà o il godimento, a qualunque titolo (compravendita, locazione, comodato gratuito, ecc.), per un periodo superiore a un mese.

Come comunicare la cessione di fabbricato

Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell'immobile e può essere effettuata sia da persona fisica che giuridica. L'informativa va presentata, mediante modulo in triplice copia, presso la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza o, in alternativa, spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Modulo cessione di fabbricato

Nel modulo che comunica la cessione di fabbricato vanno indicati:

  • i dati del cedente (locatore o venditore)
  • i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile) compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto)
  • i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.), il numero di ingressi.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più persone, va presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse. Se le persone in questione fanno parte dello stesso nucleo familiare, è sufficiente presentare solo la comunicazione di cessione fabbricato relativa al capo famiglia.

L'omissione o il ritardo nella presentazione è soggetto a sanzioni.

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