I.V.A.
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Italia all'inizio degli anni '70 con il d.P.R. 633/1972 in attuazione delle direttive europee di riferimento. L'imposta è conosciuta anche con la sigla IVA (I.V.A.). Sono soggette a IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie eseguite in Italia e legate ai lavori di imprese o di arti e professioni. Si definiscono "escluse dall'IVA" le operazioni che non prevedono il pagamento dell'imposta stessa, e che non sono soggette agli adempimenti formali, previsti anche per le operazioni non soggette all'IVA, quali non imponibili o esenti dall'IVA. Per tutte le operazioni soggette all'IVA, è necessaria e obbligatoria una documentazione specifica (emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento, della ricevuta o scontrino fiscale), nonché le operazioni di registrazione e di dichiarazione stabiliti dalla legge. Sono esenti dall'IVA alcune categorie di operazioni che non sono assoggettate al pagamento dell'IVA, se prevista una esplicita disposizione agevolativa. In tali casi si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi considerate valide, per le scelte di politica economica, e che consentono al consumatore il parziale o non pagamento dell'imposta. Consentono una parziale detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, ma devono sottostare agli adempimenti connessi a questa imposta. Sono definiti non imponibili all'IVA le operazioni che, pur materialmente eseguite in Italia, sono ritenute, per legge, non verificatesi in realtà in Italia e quindi non soggette all'IVA per difetto del requisito della territorialità. Tutte le operazioni non imponibili all'IVA sono soggette agli adempimenti formali dell'IVA (fatturazione, registrazione e dichiarazione), ma non prevedono limitazioni legate alle detrazioni dell'IVA eseguite sull'acquisto di beni e di servizi utilizzati di attività non imponibili. Danno infine diritto al contribuente di effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed esportazioni, senza pagamento dell'IVA in misura corrispondente all'ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.
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