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IVA immobile strumentale


Dal 12 agosto 2006, l'applicazione dell'Iva alla vendita di fabbricati è regolata diversamente per gli immobili strumentali (uffici, negozi, capannoni). Le nuove regole comportano un aumento delle tasse sulla locazione di immobili non abitativi, e soprattutto sull'acquisto-vendita.

Per i fabbricati strumentali le imposte da applicare dipendono da chi è il venditore, chi è l'acquirente, e a volte anche dalla volontà del venditore, che eventualmente potrà contrattare con l'acquirente anche l'applicazione dell'imposta a lui più favorevole.

La vendita di fabbricati strumentali è soggetta a Iva (20%) e alle imposte ipotecarie (3%) e catastali (1%), se il venditore è un'impresa costruttrice o un'impresa che ha eseguito interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

Deve però trattarsi di un fabbricato venduto entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o deilavori, oppure di un caso in cui a vendere è un'altra impresa e l'acquirente è un privato o un soggetto Iva avente diritto alla detrazione sugli acquisti in misura non superiore al 25%, o ancora quando l'acquirente è un soggetto Iva che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25%, ma il venditore esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva.

La compravendita è invece esente da Iva, e si applicano le sole imposte ipotecarie (3%) e catastali (1%), e l'imposta di registro in misura fissa (168 euro), se a vendere è un'impresa che non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva, e l'acquirente è un soggetto Iva che ha diritto alla detrazione sugli acquisti in misura superiore al 25%.

Se a vendere è un privato, infine, la compravendita è fuori campo Iva, e continuano ad applicarsi l'imposta di registro (7%) e le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%).

Esistono anche alcune agevolazioni per le societàdi leasing; dal 1° ottobre 2006, infatti, per l'acquisto da parte di società di leasing (oppure di banche o fondi immobiliari chiusi) di beni immobili strumentali da concedere in leasing, e per il riscatto degli stessi beni, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà e si applicano rispettivamente nella misura dell'l,5% e dello 0,5%.

In caso di riscatto dei beni immobili strumentali concessi in leasing, le somme corrisposte a titolo di imposta proporzionale di registro sui contratti possono essere detratte a titolo di imposte ipotecaria a catastale sul riscatto.



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