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Imposte Redditi


La locazione di un immobile, dovrebbe comportare obbligatoriamente la stipula e la successiva registrazione di un contratto d'affitto. I casi di evasione, soprattutto ad opera dei proprietari dell'abitazione che viene affittata a terzi, sono però diffusissimi; basti pensare alle numerose stanze affittate in nero a studenti universitari ogni anno nelle maggiori città italiane oppure ai falsi contratti di comodato d'uso sempre più diffusi e adoperati.

La regolare registrazione di un contratto dovrebbe dunque essere in definitiva la norma, che in tantissimi casi invece non viene rispettata. A seconda delle esigenze economiche e di altra natura del singolo acquirente esistono inoltre diversi tipi di contratto registrabili.

I contratti d'affitto variano a seconda di diversi parametri e soprattutto in base alla destinazione d'uso dell'immobile; le dinamiche di contrattazione cambiano, ad esempio, notevolmente se si tratta di un'immobile ad uso abitativo o commerciale.

In materia di locazione di immobili ad uso abitativo è stata inoltre introdotto il regime speciale della cedolare secca sugli affitti. La legge che disciplina la cedolare secca sugli affitti e le rispettive variazioni, modifiche e imposte sui redditi da pagare è il decreto legislativo emanata dall'Agenzia delle Entrate ed entrata in vigore il 7 aprile 2011.

Il contribuente potrebbe inoltre, per eventuali e ulteriori verifiche, impugnare l'accertamento in merito all'immobile oppure decidere di rifiutare lo stesso procedimento.

Imposte redditi: caratteristiche e normativa

La cedolare secca prevede delle variazioni anche in merito alle imposte sui redditi. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo sulla cedolare secca prevede ad esempio, sempre in riferimento alle imposte sui redditi, che se l'immobile ad uso abitativo è dichiarato con valore inferiore oppure non viene menzionato nella dichiarazione dei redditi stessa, delle sanzioni amministrative raddoppiate.

Tale regime sulle imposte sui redditi è disciplinato anche dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997. Le sanzioni amministrative applicabili come imposte sul reddito che vanno dal 120 al 240 % della tassazione dovuta andranno dunque raddoppiate.

Vi sono inoltre variazioni dal 100 al 200 %, oppure dal 200 al 400 % a seconda dei singoli casi e delle singole omissioni o accertamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi di immobili ad uso abitativo.

Imposte redditi: misure di tassazione

Le principali sanzioni amministrative applicabili alle imposte sui redditi sono le seguenti:

- sanzioni dal 240 al 480 % dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro in caso di omissioni;

- sanzioni dal 100 al 200 % dell'imposta sul redditto più alta o della differenza del credito, se indicato nella dichiarazione dei redditi con valore inferiore o superiore rispetto a quello effettivo.



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