ICI: la guida
L'imposta comunale sugli immobili (ICI) grava su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli; essa deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali su tali immobili. Per il calcolo è necessario conoscere la rendita catastale, acquisita mediante visura catastale da richiedere presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, direttamente online, oppure, presso gli uffici postali.
Calcolo ICI
L'imposta per i fabbricati viene calcolata moltiplicando la rendita catastale per: 100, nel caso di abitazioni ad uso civile; 50, nel caso di uffici e studi privati; 34 per i negozi e le botteghe. In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 %.
L'importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l'aliquota ICI stabilita dal comune di appartenenza. I comuni possono deliberare aliquote ICI in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
Casi in cui i comuni possono fissare aliquote ICI anche inferiori al 4 per mille sono:
- i proprietari abbiano eseguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- i contribuenti effettuino interventi volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo abitativo di sottotetti.
I comuni ad alta densità abitativa possono aumentare fino al limite del 9 per mille l'aliquota ICI, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Decreto ICI
Il decreto legge n. 93 del 27 Maggio 2008, in materia di disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, ha sancito l'abolizione del pagamento dell'ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come inquadrate dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
Il provvedimento riguarda anche le pertinenze (garage, cantina, box auto, ecc.) dell'abitazione principale. Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.
La scadenza fissata per il pagamento della seconda rata ICI per il 2010 è il 16 dicembre.
I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell' ICI, possono regolarizzare la loro posizione debitoria evitando l'applicazione della sanzione ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche amministrative.
La sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto, è ridotta:
- al 2,50% se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- al 3% se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Il versamento della sanzione va effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi dovuti, calcolati a un tasso del 3% annuo e pari allo 0,0082191% per ogni giorno di ritardo.
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