Facciamo chiarezza sull’immobile strumentale Gli immobili strumentali rappresentano una particolare tipologia di bene. In pratica si distinguono in quanto vengono comprati dalle aziende per esercitare le proprie attività. Sottolineiamo il fatto che esistono gli immobili strumentali per natura (questo tipo di bene ha la possibilità di essere utilizzato per le attività aziendali) e gli immobili strumentali per destinazione (quelli che verranno utilizzati come abitazioni ). Per quel che concerne gli immobili strumentali per destinazione il legislatore parla chiaro: occorre seguire i dettami validi per gli immobili a destinazione abitativa. Per quel che riguarda la cessione degli immobili strumentali per natura occorre far riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. 223 del 04/07/2006 (le cessioni di immobili strumentali sono passate da un regime di applicazione dell'IVA ad generale regime di esenzione dall'IVA). Le cessioni di immobili strumentali per natura devono essere asservite all'imposta di registro nella misura fissa di 168 €, a quella ipotecaria e a quella catastale in misura proporzionale. L'aliquota dell'imposta catastale edell’1%. L'attuazione dell'IVA alle cessioni degli immobili strumentali per natura è rimasta nel momento in cui si parli di cessioni portate a termine da società costruttrici, di cessioni fatte nei confronti di soggetti passivi IVA e di cessioni nei confronti di persone che non sono soggetti passivi IVA. Concludiamo infine col dire che, se nella cessione degli immobili strumentali per natura intervengono delle banche, le imposte ipotecarie e catastali sono dimezzate. Quest'agevolazione è applicabile nel caso in cui la cessione in oggetto sia soggetta ad IVA.
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