Disdetta affitto
Quando un contratto giunge al termine, può essere rinnovato alle stesse condizioni o con modifiche al canone d'affitto; se invece una delle due parti non intende rinnovare la locazione, ne deve dare comunicazione all'altra secondo tempi e forme che cambiano a seconda del tipo di contratto (e che solitamente sono indicati sul contratto stesso). Se si dispone di contratto con Equo canone, non è possibile disdettarlo per i primi 4 anni, neppure nel caso in cui il proprietario abbia la necessità di riavere l'immobile per adibirlo come propria abitazione. Trascorsi i quattro anni sarà poi possibile dare disdetta, 6 mesi primi della scadenza, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata AR; se la disdetta non arriva entro questo termine, il contratto si rinnova automaticamente. Per i contratti stipulati dopo il mese di agosto 1992 in deroga all'equo canone, è prevista una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4. Il contratto non potrà essere risolto dopo i primi 4 anni solo nei casi in cui il proprietario voglia adibirlo come abitazione propria o dei familiari o debba essere completamente ristrutturato, dando preavviso all'inquilino almeno 12 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata AR. Il proprietario sarà obbligato ad adibirlo a propria abitazione o a eseguire i lavori entro un anno. Per i tipi di contratto a uso foresteria, come nei casi di società che destinano l'appartamento ad abitazione per i propri dipendenti, collaboratori o ospiti, la disdetta deve essere comunicata entro il termine stabilito nel contratto stesso, solitamente fissata in 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata AR. I contratti d'affitto a uso transitorio sono destinati a coloro che per motivi di studio o di lavoro anno la necessità di un alloggio per brevi periodi. Anche questo tipo di contratto può essere risoltodando disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandato AR o nei tempi stabiliti nel contratto stesso. Riguardo al contratto a uso abitativo, il rapporto termina di norma dopo il primo rinnovo alla scadenza degli 8 anni (4 anni + 4 anni), per i contratti a canone libero, e dopo 5 anni (3 anni + 2 anni) per quelli a canone convenzionato. Anche per questo tipo di contratto è necessario inviare la lettera di disdetta, con raccomandata AR, 6 mesi prima della scadenza o nei termini specificati nel contratto. E' possibile dare disdetta al contratto al termine della prima scadenza qualora: - il proprietario intenda adibirlo a propria abitazione, per il coniuge o i figli o dei parenti, entro il secondo grado; - il proprietario necessiti dell'immobile per adibirlo a uso professionale o commerciale; - l'inquilino ha la disponibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune; - l'inquilino disponga di altra abitazione e di fatto non occupa in maniera continuativa l'alloggio; - l'immobile è gravemente danneggiato e deve essere ricostruito o ristrutturato
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