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Dichiarazione di conformità impianti per utenze


Il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo (Dm 37 del 22 gennaio 2008) chiarisce che, per un impianto già funzionante, non è necessario inviare al distributore di acqua ed energia il relativo certificato di conformità, anche nei casi in cui:

  • la fornitura del metano, dell'acqua o della luce era stata temporaneamente disattivata per il subentro di un nuovo proprietario dell'immobile;
  • è cambiato il fornitore di energia;
  • è stato modificato il contratto.

Dichiarazione di conformità impianti: quando è necessario

Nel caso di un nuovo contratto di utenza, invece, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente deve consegnare al distributore o al venditore dell'utenza una copia della dichiarazione di conformità dell'impianto.

In caso di mancata consegna della dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Obbligo di dichiarazione di conformità impianti

Esistono, inoltre, altri due casi nei quali l'allacciamento alle reti prevede l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto al gestore della rete stessa:

  • l'aumento di potenza dell'impianto in seguito a interventi;
  • l'aumento di potenza dell'impianto senza interventi, nei casi di impianti particolari e di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di norma non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo calibro (ad esempio quando la potenza dell'impianto elettrico è superiore a 6 kw, ovvero quando la superficie delle abitazioni è superiore a 400 mq e quella degli immobili adibiti ad altri usi supera i 200 mq).

Riguardo alle sanzioni, in caso di mancata consegna della dichiarazione di conformità al distributore o fornitore delle utenze, è previsto, oltre alla sospensione della fornitura, il pagamento di una multa che varia, a seconda dei casi, dai 1.000 ai 10.000 euro.

Interruzione fornitura per assenza dichiarazione conformità impianti

Il decreto 37/2008 non è l'unica disposizione di legge che prevede l'interruzione di una fornitura o i sigilli a un impianto in caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza.

Per gli impianti a metano, è presente la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 marzo 2004, che impone l'invio al distributore o al fornitore della certificazione, pena la sospensione dell'utenza.

Inoltre le ispezioni "sul campo" degli impianti termici eseguiti da Comuni e Province, ai sensi delle leggi sul risparmio energetico (legge 10/1991 e Dpr 412/1993), possono provocare: la messa fuori servizio dell'impianto per motivi di sicurezza; la diffida del suo utilizzo; la segnalazione alle autorità competenti della disattivazione dell'impianto stesso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti circa le utenze domestiche, segnaliamo le pagine:



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