Destinazione d'uso
La convocazione di un'assemblea condominiale all'interno di un condominio si verifica soprattutto nei casi legati alla destinazione d'uso di aree comuni dello stabile, da rendere autonome o da lasciare di libero accesso a tutti i condomini. La destinazione d'uso si riferisce a tutti gli atti, comprese le delibere che presentano in oggetto modificazioni e/o sostituzioni delle parti comuni, e le sentenze riferite a variazioni della proprietà oppure determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso stesse, situate nell'edificio. Tutte queste opere di cambiamento necessitano di essere rese pubbliche mediante trascrizioni apposite. Qualora ci fossero soggetti (condomini, detentori, conduttori) contrari alla destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari da adibire a proprietà esclusiva, si può chiedere all'amministrazione di intervenire attraverso una diffida. In caso di mancata cessazione delle violazioni, nonostante la diffida, è necessario chiedere invece all'amministratore di convocare l'assemblea condominiale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta, l'assemblea non viene convocata, il condomino può affidarsi a un giudice, che provvederà in via d'urgenza. Il giudice, dopo aver valutato la certezza della violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ordina la cessazione dell'attività. Escluso il risarcimento del danno, il giudice può altresì condannare il responsabile al pagamento di un'ulteriore somma di denaro in favore del condominio, calcolata in base alla gravità della violazione e agli investimento compiuti e ai benefici ricavati dall'attività. Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
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