Deposito cauzionale affitto
Il deposito cauzionale (o cauzione) viene richiesto dal proprietario che affitta all'inquilino come garanzia per le obbligazioni assunte all'interno del contratto di locazione; esso nello specifico assicura il pagamento dei canoni e la buona conservazione dei locali. Rientra dunque nelle dinamiche dei diritti e dei doveri dell'inquilino e del proprietario.
In caso d'inadempienza contrattuale la somma del deposito cauzionale potrà divenire di proprietà del locatore. La cauzione è regolata dall'articolo 11 della legge 392/78, che stabilisce l'importo non superiore a tre mensilità del canone libero o concordato, destinato a produrre interessi al tasso legale, da corrispondersi al termine di ogni anno, dal 1.01.2002. In assenza di danni causati dall'inquilino, la cauzione verrà restituita alla fine della locazione e non potrà mai essere usata per coprire il pagamento del canone di affitto. Alla firma del contratto, oltre alla cauzione, il conduttore versa al proprietario anche l'affitto anticipato di alcune mensilità del canone; questa somma può variare da una a tre mensilità. Gli interessi prodotti dal deposito cauzionale dovrebbero essere accreditati al termine di ogni anno dal locatore all'inquilino, anche in assenza di specifica richiesta. In caso di mancato accredito, gli interessi legali maturati, sino al momento del rilascio dell'appartamento, saranno rimborsati insieme al deposito cauzionale. La legge consente infatti al locatore di corrispondere l'intera somma (cauzione più interessi maturati in TOT anni) alla scadenza contrattuale. Il rimborso del deposito cauzionale e degli eventuali interessi non ancora versati, si verificherà solo dopo il rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino. Nel caso in cui il deposito o gli interessi relativi non vengano rimborsati dal proprietario, il condutture prima che intervenga la prescrizione ha 10 anni di tempo per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso. Qualora il locatore trattenesse la somma in deposito a titolo di rimborso danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione, l'inquilino può sottoporre a un giudice un decreto ingiuntivo per ottenerne il rimborso. Il proprietario può a sua volta opporsi, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto a ottenere il rimborso dello stesso. In alternativa al versamento dei liquidi, il deposito cauzionale può essere versato anche mediante garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa). Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
Pagine correlate InfoAffitto
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Deposito cauzionale affitto '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Padronidicasa scrivere all'indirizzo email lavacanzafaidate@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema InfoAffitto Deposito cauzionale affitto Cauzione affitto
Segnala un sito/link di approfondimento
|