pubblicità online

www.padronidicasa.it sabato 19 maggio 12 - 11:08
pubblicità online
  Network www.eagenews.it
  Home | Bollette e volture | Imposte casa | Consigli trasloco Email | padronidicasa di Laura Perconti
Acquisto casa
Locazione
Mutui
Agenzie immobiliari
Condominio
Cerca nel sito





Speciale network

Pubblicità online
Per la pubblicità su questo sito


Approfondimento
sugli argomenti

Deposito cauzionale affitto


Il deposito cauzionale (o cauzione) viene richiesto dal proprietario che affitta all'inquilino come garanzia per le obbligazioni assunte all'interno del contratto di locazione; esso nello specifico assicura il pagamento dei canoni e la buona conservazione dei locali. Rientra dunque nelle dinamiche dei diritti e dei doveri dell'inquilino e del proprietario.

In caso d'inadempienza contrattuale la somma del deposito cauzionale potrà divenire di proprietà del locatore. La cauzione è regolata dall'articolo 11 della legge 392/78, che stabilisce l'importo non superiore a tre mensilità del canone libero o concordato, destinato a produrre interessi al tasso legale, da corrispondersi al termine di ogni anno, dal 1.01.2002.

In assenza di danni causati dall'inquilino, la cauzione verrà restituita alla fine della locazione e non potrà mai essere usata per coprire il pagamento del canone di affitto. Alla firma del contratto, oltre alla cauzione, il conduttore versa al proprietario anche l'affitto anticipato di alcune mensilità del canone; questa somma può variare da una a tre mensilità.

Gli interessi prodotti dal deposito cauzionale dovrebbero essere accreditati al termine di ogni anno dal locatore all'inquilino, anche in assenza di specifica richiesta. In caso di mancato accredito, gli interessi legali maturati, sino al momento del rilascio dell'appartamento, saranno rimborsati insieme al deposito cauzionale. La legge consente infatti al locatore di corrispondere l'intera somma (cauzione più interessi maturati in TOT anni) alla scadenza contrattuale.

Il rimborso del deposito cauzionale e degli eventuali interessi non ancora versati, si verificherà solo dopo il rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino. Nel caso in cui il deposito o gli interessi relativi non vengano rimborsati dal proprietario, il condutture prima che intervenga la prescrizione ha 10 anni di tempo per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso.

Qualora il locatore trattenesse la somma in deposito a titolo di rimborso danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione, l'inquilino può sottoporre a un giudice un decreto ingiuntivo per ottenerne il rimborso. Il proprietario può a sua volta opporsi, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto a ottenere il rimborso dello stesso.

In alternativa al versamento dei liquidi, il deposito cauzionale può essere versato anche mediante garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa).

Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:



Pagine correlate InfoAffitto


Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Deposito cauzionale affitto '


Il tuo nome (facoltativo)


Contatti

Per contattare la redazione del sito Padronidicasa scrivere all'indirizzo email lavacanzafaidate@gmail.com

Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema InfoAffitto Deposito cauzionale affitto Cauzione affitto

Segnala un sito/link di approfondimento
 

    Novità sul valore catastale terreni agricoli
    Tra qualche mese arriverà sugli italiani la stangata dell’IMU, la tassa rimessa dal Governo Monti sugli immobili, misura resa necessaria come dichiarato dai tecnici per reperire le risorse sufficienti per fronteggiare la grave crisi economica globale....

Per la Pubblicità internet su questo network

Abbonati ai FEED

Risoluzione contratto

Diritti e doveri

Altre pagine
sugli argomenti




Abbonati ai FEED

Consigli affitto

Newsletter

 Network News
19/05/2012
Cammino ridondante

19/05/2012
Rendita del consumatore


 

Altri canali
del network

 


  portale di Laura Perconti (CASATARGET) pagina pubblicata in 1 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Laura Perconti a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email lavacanzafaidate@gmail.com - - Roma
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network