Credito d'imposta: riacquisto prima casa Dal 1” gennaio 1999 a coloro che intendono acquistare un immobile come prima casa, non appartenente alla categorie di lusso, entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (alienazione anche a titolo gratuito con la donazione), è concesso un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta (di registro o IVA) corrisposta al precedente acquisto agevolato.
Il credito spetta in misura pari all'imposta pagata sul primo acquisto e non può essere superiore all'ammontare dell'imposta legata al nuovo acquisto. Se infatti il credito di imposta dovesse essere superiore all'importo dell'imposta di registro o dell'IVA da pagare per l'acquisto della nuova abitazione, la parte di credito eccedente non darà luogo a rimborso e quindi andrà perduta; nei casi in cui l'imposta sul nuovo acquisto dovesse invece rivelarsi superiore al credito di imposta, andrà pagata solo la differenza tra la nuova imposta e il credito di imposta. L'acquirente può usufruire del credito d'imposta e godere delle aliquote agevolate, anche in caso di cessione prima di cinque anni dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, se riacquista entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. E' possibile usufruire del credito d’imposta anche se il nuovo acquisto è soggetto a una imposta differente dal precedente acquisto (IVA o imposta di registro). Il credito d’imposta può essere utilizzato (entro 10 anni dalla sua origine e trasferito in caso di morte del titolare agli eredi) con le seguenti modalità alternative: - in diminuzione dell'imposta di registro o dell'IVA sull’acquisto della nuova abitazione. - in detrazione dall’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali o dell’imposta sulle donazioni, in relazione a un atto o a una denuncia presentata successivamente alla nascita del credito. - in detrazione all'lrpef, sulla base della prima dichiarazione da esibire dopo l’acquisto della nuova abitazione. - in compensazione del debito relativo a altri tributi, ritenute o altri contributi previdenziali.
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