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Contratti di locazione commerciale


Il contratto di locazione ad uso commerciale è previsto dall'art. 27 della L. n. 392/78, per immobili da adibirsi ad attività industriali, commerciali o artigianali, di interesse turistico (ex art. 2 della L. n. 326/68), di lavoro autonomo.

Il contratto di locazione commerciale dura sei anni, per le attività alberghiere la durata è invece di nove. È previsto un rinnovo di sei anni obbligatorio, di nove per le strutture alberghiere.

Il locatore più annullare il contratto, con preavviso di sei mesi, per gravi motivi; è comunque possibile pattuire contrattualmente che il conduttore possa recedere con preavviso di sei mesi anche nei casi in cui non sussistano gravi motivi.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve, nei casi in cui l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio (da indicare chiaramente all'interno del contratto).

Il canone viene stabilito liberamente dalle parti e può essere rinegoziato unicamente al termine della seconda scadenza contrattuale (6 + 6 anni, oppure 9 + 9) e solo se è stata inviata regolare disdetta.

Il canone è aggiornabile annualmente, nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT, solo s'è previsto espressamente nel contratto.

La disdetta va inviata, mediante raccomandata AR, 12 mesi prima della scadenza del contratto (18 in caso di locazione alberghiera); in essa andrà riportato il motivo per il quale si nega il rinnovo, pena la nullità.

In caso di mancata spedizione o di ritardi nell'invio della disdetta, il contratto viene rinnovato tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni (9 anni in caso di locazione alberghiera).



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